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Gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998 n.448 hanno introdotto con decorrenza gennaio 1999 l'assegno di maternità, un contributo economico previsto per mamme che non svolgono attività lavorativa e non percepiscono contributi dall'INPS per la maternità, o li percepiscono per un importo inferiore ad euro 299,53 mensili.
È previsto in qualunque caso di ingresso di un minore nel nucleo familiare, per nascita, affidamento preadottivo o adozione. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ingresso del bambino nel nucleo familiare. L'importo dell'assegno viene stabilito annualmente (per il 2008 ammonta ad euro 1.497,65) e viene erogato al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria. A CHI È RIVOLTO Alle donne residenti che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22,66 e 70 del D.Lgs. nº151/2001:
L'Indicatore della Situazione Economica (ISE) del nucleo familiare non deve superare la soglia stabilita annualmente a livello nazionale, che per l'anno 2008 è quantificato in euro 31.223,51 per nucleo familiare di 3 persone.
DOCUMENTI DA PRESENTARE - Istanza di assegno di maternità - Certificazione ISEE A CHI RIVOLGERSI Per informazioni rivolgersi al proprio comune di residenza, ufficio relazioni con il pubblico o servizi sociali. La domanda, debitamente compilata e correlata degli allegati necessari, dovrà essere consegnata all'ufficio protocollo del proprio comune di residenza entro sei mesi dall'ingresso del bambino nel nucleo familiare. L'ufficio preposto provvederà alla trasmissione informatica della domanda all'INPS, che in caso di diritto, invierà direttamente l'assegno al richiedente. In caso il richiedente non avesse diritto, sarà cura dell'ufficio preposto inviare apposita comunicazione. COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA - Via Veneto 2 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 67
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