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L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1º gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
L'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di euro 124,89 mensili, ovvero in misura ridotta nel caso in cui il requisito si sia verificato nel corso dell'anno.

A CHI È RIVOLTO
  • cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00);
  • nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983;
  • risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l’assegno.
Per l’anno 2008 l’Indicatore della Situazione Economica è pari a euro 22.480,91 annui per nuclei familiari con 5 componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati dall’allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.


DOCUMENTI DA PRESENTARE
- Istanza di assegno al nucleo familiare;
-
Certificazione ISEE

A CHI RIVOLGERSI
Per informazioni rivolgersi al proprio comune di residenza, ufficio relazioni con il pubblico o servizi sociali.
La domanda, debitamente compilata e correlata degli allegati necessari, dovrà essere consegnata all'ufficio protocollo del proprio comune di residenza entro sei mesi dall'ingresso del bambino nel nucleo familiare.
L'ufficio preposto provvederà alla trasmissione informatica della domanda all'INPS, che in caso di diritto, invierà direttamente l'assegno al richiedente.
In caso il richiedente non avesse diritto, sarà cura dell'ufficio preposto inviare apposita comunicazione.

COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA - Via Veneto 2

Assistente sociale: Chiara Cargiolli – tel. 0187 693851
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Assistente sociale: Rita Mazzuchi – tel. 0187 693830
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Apertura al pubblico: su appuntamento


AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 67
COMUNI DI ORTONOVO

COMUNE DI AMEGLIA
COMUNE DI CASTENUOVO MAGRA

COORDINATRICE
Antonella Romiti - tel. 0187 690127
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