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Regolamento Gestione dei Rifiuti Urbani
ANNO 2008

SOMMARIO


1. Il presente Regolamento, di seguito denominato “Regolamento”, ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti nelle varie fasi: conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.
2. La presente disciplina, redatta ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, è coerente inoltre alle disposizioni tributarie in materia di rifiuti, nonché con eventuali specifici interventi di applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti.
3. Il Regolamento, inoltre, è indirizzato afavorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali eregionali in materia.
1. Ferme restando le vigenti disposizioni tecniche in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:
· raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani;
· raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
· raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
· raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di materiali di origine domestica e derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed animali, esausti;
· raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche.
· raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
· raccolta, anche differenziata, di rifiuti speciali non pericolosi attraverso servizi integrativi;
· raccolta, anche differenziata, dei rifiuti speciali pericolosi attraverso servizi integrativi;
· spazzamento stradale;
· trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
· disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
2. La regolamentazione dell’apposita tassa in materia di rifiuti è stabilita con apposito Regolamento municipale.
1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.
2. A tale fine l'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l’apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
3. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
· evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
· evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
· prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
· salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
· mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e, secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.
1. Ai fini del presente Regolamento, fatte salve le ulteriori definizioni introdotte dall’art. 183 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., si definiscono:
· CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
· RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite aree;
· RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
· SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
· CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
· RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia.
· TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
· TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
· SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti;
· GESTORE DEL SERVIZIO: affidatario /affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti e/o di igiene del suolo.
1. Richiamata l’elencazione di cui all’art. 184 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai fini che qui interessano sono da intendersi come rifiuti urbani quelli di seguito precisati:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, per quantità e qualità come definite ai punti successivi del presente articolo;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2. Tra i rifiuti urbani sono da considerare:
· rifiuti ingombranti: i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.), provenienti da fabbricati di cui al punto a) del precedente comma, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni, nonché i rifiuti di beni e componenti di arredamento originati da locali ad uso ufficio o vendita di merci al dettaglio, purché conferiti con le modalità fissate dall’Amministrazione Comunale e secondo i limiti quantitativi previsti dall’assimilazione ai rifiuti urbani di cui al presente articolo;
· rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.
3. Sono rifiuti urbani pericolosi i rifiuti di cui al comma precedente, lettere c), d), e) f), qualora rientrino nella classificazione dei rifiuti pericolosi di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. Non sono mai classificati rifiuti pericolosi i rifiuti domestici.
4. In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell’applicazione del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D.Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri di seguito riportati.
5. Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni:
a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio;
b) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l’esclusione delle aree in cui si producono rifiuti da lavorazioni industriali
c) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. 915/82, purchè non liquidi e di seguito riportati:
q Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
q Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili
q Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet
q Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
q Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
q Paglia e prodotti di paglia
q Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida
q Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
q Feltri e tessuti non tessuti
q Pelle e similpelle
q Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d’aria e copertoni
q Diaframmi in nylon per moliture
q Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali;
o Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili
o Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
q Materiali vari in pannelli(di legno, gesso, plastica e simili)
q Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
q Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
q Nastri abrasivi
q Cavi e materiale elettrico in genere
q Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
q Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002
q Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
q Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002
q Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui al D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151.
q Rifiuti ingombranti, ad eccezione dei beni durevoli
d) nel caso derivino da attività sanitarie e cioè:
Ø derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Ø non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell’art. 2 del del D.P.R 15 luglio 2003 n. 254;
Ø appartengano alle seguenti tipologie:
· rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
· rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
· vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto 4) e quantitative indicate al successivo punto 6);
· spazzatura;
· indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
· rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie;
· gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
· i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell’ambito territoriale ottimale.
e) ed inoltre, per tutte le categorie succitate, il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.
f) la quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore non sia superiore a 80 Kg/mq/anno e per le categorie dei mercati non sia superiore a 150 Kg/mq/anno per ogni giorno settimanale di presenza (il valore raddoppia per la presenza bisettimanale, triplica per quella trisettimanale ecc.)
6. Gli imballaggi secondari e terziari (ovvero gli imballaggi che non contengono direttamente il bene) che rispettano i criteri di qualità e quantità succitati sono considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, sempre che non siano avviati direttamente al recupero a cura dei produttori.
7. La frazione verde (sfalci erbosi, potature, foglie ecc.) originata dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione delle aree verdi pubbliche è sempre considerata rifiuto urbano
8. Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa, purché conferiti secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale; sono altresì escluse le piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.
9. I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni sono considerati assimilati qualora derivino da piccole manutenzioni domestiche e non superino i quantitativi di 30 Kg per conferimento.
10. Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai mq/anno dell’attività produttiva, è confermata l’assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi succitati ma è possibile il conferimento al servizio pubblico di raccolta, recupero, smaltimento previo pagamento al gestore del servizio in relazione alle quantità di volta in volta gestite.
11. Le modalità per l’accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dai competenti uffici comunali che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio.
1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell’ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri e delle norme dell’A.T.O., quando costituito, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, e secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale e del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale.
3. Per le modalità operative e organizzative, per obblighi e criteri specifici della raccolta dei rifiuti indifferenziati e della raccolta differenziata si fa riferimento ai criteri contenuti nel Contratto di servizio stipulato con il Gestore del servizio o società terze.
4. L’organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati è impostata a partire dalle considerazioni sviluppate, con l’attuazione di modalità di conferimento e di raccolta ove possibile “domiciliari internalizzate” che favoriscano, da parte degli utenti e del Gestore del servizio, il controllo qualitativo e quantitativo dei materiali conferiti.
5. L'Amministrazione Comunale, tramite il Gestore del servizio o società terze, attua ed implementa, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geomorfologica del territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
· raccolte stradali
· raccolte domiciliari con sistemi di raccolta dedicati per le varie frazioni merceologiche.
· ritiro su chiamata
· consegna presso appositi spazi attrezzati e controllati (stazioni di conferimento e area attrezzata)
6. Per gli imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in sacchi o in contenitori, mentre il conferimento di frazioni putrescibili deve avvenire mediante contenitori (cassonetti, bidoni o bidoncini), nei quali il materiale viene immesso normalmente in sacchetti.
7. Le raccolte stradali avvengono mediante contenitori posizionati per strada, ai quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori.
8. Le raccolte domiciliari (dette anche “porta a porta” o “internalizzate”) sono caratterizzate dall’utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all’interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.
9. Il ritiro su chiamata è ammesso per la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali (es. carta, imballaggi, frazione verde), che possono consentire di completare la capacità di carico di un automezzo con uno o pochi punti di prelievo oppure per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Nell’ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore del servizio fissando appuntamento e modalità di raccolta; compete al Gestore dei servizi e/ società terze incaricate, assicurare che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l’organizzazione del relativo servizio.
10. Il Centro Raccolta Differenziata ha la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata e la divisione dei flussi dei vari materiali, anche in assenza di appositi servizi di raccolta; in ogni caso le stazioni di conferimento hanno una funzione complementare ai servizi di raccolta avviati, consentendo di consolidare le iniziative di raccolta differenziata e di instaurare il rapporto e la comunicazione tra il Comune e i produttori dei rifiuti.
11. All'interno del Centro Raccolta Differenziata devono essere previste apposite aree e/o contenitori di stoccaggio con particolare riferimento alla divisione tra i beni durevoli, gli oggetti riutilizzabili, i materiali e gli oggetti avviabili al recupero (ferro, legno) e gli altri rifiuti ingombranti.
12. Il compostaggio domestico consiste nell'effettuazione della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). Il compostaggio dovrà essere effettuato, per motivi igienici, esclusivamente con l’ausilio di idoneo contenitore comunemente denominato “compostiera” o di concimaia di azienda agricola .
13. Il compostaggio domestico è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso con priorità alla stessa raccolta differenziata. Specificamente nelle aree più decentrate ed a forte connotato rurale, il compostaggio domestico riveste una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.
14. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, anche in forma sperimentale (o in termini di “iniziativa pilota”), entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi dì razionalizzazione dei servizi, con l’ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.
15. A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata sono ammesse, previo assenso dell'Amministrazione stessa, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro (ONLUS).
16. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il Gestore dei servizi e/o società terze incaricate, di raccolta dei rifiuti urbani:
· attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale;
· organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l’ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini..
· attiva azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere privilegiate le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.
· informa gli utenti sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.
· informa periodicamente gli utenti dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.
1. Il Comune effettua obbligatoriamente il servizio di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati ai sensi del precedente art.5, articolato in:
· raccolta dei rifiuti indifferenziati,
· raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate e i conferimenti separati riguardano i seguenti materiali:
· raccolta multimateriale: vetro, lattine , plastica;
· carta ed imballaggi in carta e cartone;
· frazione verde
· frazione organica
· imballaggi in legno
· beni durevoli e rifiuti ingombranti
· materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche
· farmaci scaduti
· pile ed accumulatori usati
· altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale
3. Oltre a quelli precedentemente elencati, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi ancorché già inseriti e preliminarmente normate col presente regolamento.
4. L’Amministrazione stessa può altresì svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per determinate utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.


1. Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano nelle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.
1. Le zone e gli ambiti di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono estese all’intero territorio comunale, con l'obiettivo di assicurare al massimo numero di utenti la possibilità di usufruire del servizio.
2. Nella planimetria allegata al Regolamento sono individuate le zone soggette ai servizi di raccolta.
3. I perimetri di cui alla allegata planimetria possono essere aggiornati e modificati, successivamente alla data di approvazione del Regolamento, con delibera di Giunta comunale, senza che costituiscano variante allo stesso.
1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall’Amministrazione Comunale, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 6 del Regolamento, in conformità ai criteri dell’A.T.O., quando costituito, agli accordi con il Gestore del servizio e/o società terze incaricate, e alle specifiche del Contratto di servizi.
2. Per lo svolgimento dei servizi l'Amministrazione Comunale, oltre a richiedere al Gestore del servizio e/o società terze incaricate, la attuazione della Carta dei Servizi (Piano di lavoro, Schede tecniche annuali del Contratto di servizi), stabilisce meccanismi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, in riferimento agli standard dei servizi ed alla continuità e regolarità degli stessi.
3. Annualmente viene pubblicato ed adeguatamente pubblicizzato un rapporto sulla qualità dei servizi e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.


1. In riferimento ai criteri organizzativi e gestionali di cui all’art. 6, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di collocare e di imporre la collocazione dei contenitori per rifiuti indifferenziati all'interno di aree private, privilegiando sistemi domiciliari internalizzati di raccolta.
2. Il proprietario singolo o l’amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l’obbligo, di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti indifferenziati all’interno degli stabili, negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio che ne rimane proprietario. Gli spazi individuati dovranno comunque essere al di fuori delle proiezioni ortogonali delle coperture degli stabili.
3. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti indifferenziati conferiti nei contenitori o sacchi interni agli stabili, il proprietario singolo o l’amministratore, laddove nominato o i condomini, in solido fra loro, hanno l’obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l’immobile di competenza e di riporli all’interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l’avvenuto servizio di raccolta.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, quando sono collocati all’esterno a causa dalla mancanza di spazi privati interni o per disposizione del Gestore del Servizio, non sono soggetti alle norme sull’occupazione del suolo pubblico.
5. Sui cassonetti devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.
6. La localizzazione dei suddetti contenitori, qualora siano posti permanentemente a bordo strada, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada.
7. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti
8. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.
9. E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale, che la valuterà congiuntamente con il Gestore del servizio, motivata richiesta.
10. Nel posizionamento dei contenitori si dovranno tenere in considerazione le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento all’interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.
11. I contenitori dei rifiuti urbani, qualora posti a bordo strada, devono essere inoltre preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili.
12. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
13. I contenitori devono:
- favorire ed agevolare il conferimento dei rifiuti indifferenziati da parte degli utenti;
- evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell’azione di animali randagi;
- evitare l’infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
- contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
- favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale e svuotamento meccanizzate;
- agevolare le operazioni di lavaggio ed igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati;
- essere realizzati con materiali idonei a sopportare sollecitazioni fisico – meccaniche e chimiche derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
- essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
- essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato;
- avere le superfici interne lisce e con angoli arrotondati.
1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
2. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio.
3. E’ vietata l’esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell’orario indicati dal gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale.
4. I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi. E’ vietata l'immissione di rifiuti sciolti.
5. E' vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
6. E’ inoltre vietato:
· l’uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal Gestore del servizio;
· la cernita dei rifiuti nei contenitori;
· l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori predisposti;
· incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata:
· eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore del servizio e dall’amministrazione comunale;
· sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.
7. Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento.
8. E’ vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l’Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio.
9. Nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati è vietata l'immissione di:
· rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
· rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
· rifiuti urbani pericolosi;
· rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
· beni durevoli
· altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
10. Le utenze non domestiche, sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio per i rifiuti indifferenziati, sempre che per tali tipologie di rifiuto non siano stati attivati servizi di raccolta differenziata, a ritiro od a consegna, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):
· i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
· i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento, devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
· i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive;
· è comunque vietato immettere nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani gli imballaggi secondari e terziari (ovvero gli imballaggi che non contengono direttamente il bene).
1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso e all’orario nelle zone a traffico limitato, nelle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.
3. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico.
4. Per la funzionale organizzazione e gestione del servizio l'Amministrazione Comunale si riserva, secondo i criteri di cui all'art. 6 del Regolamento, e fatto salvo quanto esposto precedentemente, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.
1. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L’intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.
2. E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a settembre compresi.
3. Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.


1. L'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
· rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
· tutela dell’ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
· affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
· conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia
· responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
3. Le raccolte differenziate sono organizzate nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6 e in base ai criteri e alle modalità stabiliti nel Contratto di servizio.
4. In riferimento ai criteri organizzativi e gestionali di cui all’art. 6, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di collocare e di imporre la collocazione dei contenitori per rifiuti differenziati all'interno di aree private, privilegiando sistemi domiciliari internalizzati di raccolta differenziata.
5. Il proprietario singolo o l’amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l’obbligo, di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti differenziati all’interno degli stabili, negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio che ne rimane proprietario,
6. Nel caso in cui l’esposizione all’esterno dei contenitori o sacchi non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del Gestore del servizio, secondo modalità e criteri concordati con il Gestore del servizio, la proprietà e/o l’Amministrazione dello stabile deve consentire l’accesso alle aree private al Gestore del servizio stesso.
7. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell’Amministrazione Comunale e del Gestore del servizio ai singoli condomini. Gli utenti rispondono, salvo comprovata esclusione di responsabilità, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati a loro affidati.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati, quando sono collocati all’esterno a causa dalla mancanza di spazi privati interni o per disposizione del Gestore del Servizio, non sono soggetti alle norme sull’occupazione del suolo pubblico.
9. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio.
10. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
11. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
12. L'Amministrazione Comunale avrà cura di pubblicizzare le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.
13. Gli imballaggi secondari e terziari (ovvero gli imballaggi che non contengono direttamente il bene) non consegnati all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove presente.
14. Le soluzioni di recupero e di smaltimento successive alla raccolta differenziata e al trasporto devono essere scelte ed effettuate secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
15. Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento.
ART. 16 - CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA
1. I Centri raccolta Differenziata sono da considerare parte integrante della fase di raccolta.
2. Presso il Centro raccolta Differenziata i privati cittadini, per i rifiuti domestici, possono conferire gratuitamente le varie tipologie di materiali.
3. Il Centro di Raccolta Differenziata è recintato e dotato di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per tipologie omogenee; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione..
4. Il personale in servizio presso il Centro Raccolta Differenziata ha l’obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nonché di controllare che il conferimento dei vari flussi di materiali avvenga nel rispetto delle norme di legge.
5. Nel Centro Raccolta Differenziata è anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni, secondo quanto previsto all’art. 7 del Regolamento.
6. Il prelievo dei materiali stoccati nel Centro Raccolta Differenziata viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto Gestore del servizio e/o delle società terze all’uopo incaricate dall’Amministrazione Comunale.
7. In particolare il conferimento di rifiuti speciali, è sottoposto ad una specifica procedura, finalizzata alla realizzazione di un adeguato controllo quali-quantitativo dei flussi, ed a specifici livelli tariffari.
8. E’ cura del soggetto Gestore del servizio effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione e procedere alla relativa rimozione dei rifiuti.
9. Le modalità di fruizione del Centro Raccolta Differenziata da parte della cittadinanza verranno regolamentate con separato apposito provvedimento.
ART. 17 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE
1. La collocazione, gestione, utilizzo di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata, per le tipologie di rifiuti che eventualmente non vengono raccolte con modalità domiciliare, è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti ai precedenti artt. 11 e 12 per i cassonetti stradali destinati ai rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato.
2. Il Gestore del servizio deve provvedere alla pulizia periodica del suolo pubblico interessato dalla collocazione dei cassonetti ed effettuare l’eventuale asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati, anche previa segnalazione dei competenti Uffici Comunali.
3. La localizzazione deve tenere conto, oltre che delle esigenze di estetica urbana, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.
4. E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.
5. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l’igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere; per i rifiuti urbani indifferenziati residuali e per quelli a matrice organica le frequenze di lavaggio e igienizzazione dei contenitori sono trimestrali, a cura del gestore del servizio.
6. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.
1. Il trasporto dei materiali oggetto di raccolta differenziata è sottoposto alle stesse prescrizioni di cui al precedente art. 13 per i rifiuti urbani ed assimilati raccolti in modo indifferenziato.
1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio articoli di arredamento, serramenti, biciclette, ecc.), provenienti da fabbricati di civile abitazione, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni.
2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
· consegna al Centro Raccolta Differenziata,
· ritiro su richiesta al numero verde.
3. Nel caso di conferimento al Centro Raccolta Differenziata, si fa riferimento a quanto previsto nell’art. 16.
4. La consegna presso il Centro Raccolta Differenziata è gratuita per le utenze domestiche
5. Il servizio di ritiro su richiesta al numero verde dei rifiuti ingombranti è attivato gratuitamente per le utenze domestiche, ed è effettuabile per un massimo di tre pezzi.
6. L'utente deve conferire i rifiuti sul piano stradale più vicino, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il Gestore dei servizi, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
7. In alternativa i giorni di erogazione del servizio su chiamata possono essere predeterminati: in questo caso il Comune deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l’utente deve preavvisare il Gestore del servizio
8. E’ vietato l’abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di contenitori stradali.
9. L’Amministrazione Comunale definisce, in accordo con il Gestore del servizio le modalità di gestione dei beni durevoli
10. Per frigoriferi, congelatori e condizionatori, in relazione alle norme che vietano l’immissione in discarica di rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico (D.M. 141/98) e che impongono di trattare gli apparecchi con processi tali da evitare il rilascio di sostanze lesive dell’ozono (D.M. 72/98), il gestore del servizio deve prevedere l’avvio a centri autorizzati di demolizione e recupero che garantiscano l’aspirazione del CFC contenuto nelle serpentine refrigeranti e la successiva operazione di recupero del CFC espandente.
11. E’ vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc..
1. La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, ecc., escludendo sacchi di contenimento in plastica, carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte) avviene mediante contenitori stradali o presso il Centro di Raccolta Differenziata .
2. Per quanto concerne gli imballaggi cartacei provenienti da utenze non domestiche specifiche, i produttori conferiscono tali materiali o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. Il Gestore del servizio di concerto con l’Amministrazione Comunale individua la frequenza più opportuna o interviene su chiamata.
3. Per la carta proveniente dall’utenza domestica e dagli uffici occorre utilizzare dei cestini e/o dei bidoni in plastica, secondo la tipologia degli utenti, al fine di consentire un’agevole conferimento da parte dell’utenza.
4. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccoglibili, il Gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.
1. La raccolta differenziata del vetro avviene principalmente attraverso apposite campane stradali dedicate o multimateriali collocate sul territorio comunale. In essi è possibile conferire, salvo diverse prescrizioni dei relativi Consorzi di filiera, oltre agli imballaggi di vetro, lattine e plastica (raccolta congiunta).
2. E’ vietato conferire vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.
3. Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento del vetro (adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre - vetro, lattine e barattoli in alluminio - e quelli da non introdurre - ceramica, pietre, plastica ecc.).
4. I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) .
5. per i gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande potrà essere realizzato uno specifico circuito di raccolta.
6. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
7. In relazione a valutazioni di carattere tecnico ed economico l’Amministrazione Comunale potrà prevedere l’introduzione, anche per il vetro, del sistema di raccolta domiciliare, da attuarsi con modalità stabilite nel Contratto di servizio.
1. La raccolta differenziata di lattine in alluminio viene effettuata congiuntamente a quella del vetro e della plastica , mediante contenitori stradali dedicati o multimateriali , come previsto all’art. 21, salvo impedimenti al conferimento della miscela di materiali presso impianti di riciclaggio.
2. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
1. La raccolta differenziata della plastica riguarda bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole, polistirolo purché non contaminati da sostanze pericolose (ad esempio antiparassitari, vernici , solventi ecc.), ed avviene con modalità stradale attraverso raccoglitori multimateriale.
2. I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) .
3. Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento delle plastiche (adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre - e quelli da non introdurre .).
1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche deve essere conferita, a cura dei gestori del servizio di manutenzione, ad un impianto di compostaggio verde o presso il Centro Raccolta Differenziata;
2. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
· consegna al Centro Raccolta Differenziata da parte delle utenze domestiche
· modalità diverse stabilite dall’amministrazione comunale
3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
4. E’ vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
5. L’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Gestore del servizio promuove, per le utenze che dispongono di area a verde, la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti
6. La frazione verde raccolta è prioritariamente da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso il Centro Raccolta Differenziata o l’area attrezzata o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).
1. Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
· frazione organica derivante da utenze domestiche,
· frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
· frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.
· frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
· frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering);
3. Questi rifiuti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/84 e s.m.i.), da soli o in miscela con altri materiali organici.
4. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme Regolamento 1774/2002/Ce del 3 ottobre 2002.
5. La raccolta da utenze domestiche è effettuata mediante sistema domiciliare di prossimità con l’utilizzo di contenitori, o l’assegnazione internalizzata di contenitori specifici per utenti particolari. I contenitori devono:
a) favorire ed agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati da parte degli utenti;
b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell’azione di animali randagi;
c) evitare l’infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale e svuotamento meccanizzate;
f) agevolare le operazioni di lavaggio ed igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati;
g) esssere realizzati con materiali idonei a sopportare sollecitazioni fisico – meccaniche e chimiche derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
h) essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
i) essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato;
j) avere le superfici interne lisce e con angoli arrotondati.
6. Il materiale deve essere conferito dall’utenza in appositi sacchetti e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
7. E’ vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo specifiche eccezioni, individuate dal Gestore del servizio, riguardanti utenze non domestiche.
8. Il presente articolo è obbligatorio per le utenze che non effettuano il compostaggio domestico.
1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e /o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.
2. Oltre ai conferimenti presso il Centro di Raccolta Differenziata è prevista la modalità di raccolta differenziata di toner esausti presso le strutture pubbliche.
3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
4. I materiali raccolti sono avviati presso il Centro di Raccolta Differenziata o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.
5. In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra di loro, è fatto divieto di conferimento a centri di raccolta incustoditi.
1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97 le pile e gli accumulatori usati di cui all’art. 1 del suddetto Decreto[1] e le batterie dei telefoni cellulari e altri accumulatori usati, sono consegnati ad un rivenditore al momento dell’acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all’immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui all’art. 1 del D.M. 476/97 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all’ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori usati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziati, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
5. E’ vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all’art. 1 del D.M. 476/97 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
6. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
7. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e tale contenitore deve essere custodito dalla farmacia in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
8. E’ vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
9. I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.
1. È vietato depositare all'interno o all’esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili e comunque tal e divieto è esteso a tutto il circuito di raccolta.
2. E’ vietato l’abbandono di macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico.
3. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
4. E’ attivata la raccolta differenziata dei materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate “fai da te” da utenze domestiche, con modalità a consegna presso il Centro Raccolta Differenziata, effettuata dagli stessi residenti. La quantità massima conferibile è pari a 30 Kg per conferimento.
5. I rifiuti conferiti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.
I materiali derivanti dalle pratiche del “fai da te” di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati quindi da utenze domestiche, devono essere conferiti dai detentori presso il Centro di Raccolta Differenziata.
1. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente a ditte di trasporto all’uopo autorizzate, in accordo con il Consorzio obbligatorio per gli oli e i grassi vegetali e animali esausti previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti.
1. L’Amministrazione Comunale in accordo con l’A.T.O. quando costituita, può promuovere un sistema di conferimenti differenziato dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, da attuare secondo le norme vigenti in materia.
1. L’Amministrazione Comunale promuove la pratica del compostaggio domestico in collaborazione con il Gestore del servizio, secondo le modalità e i criteri dell’art. 6.
2. Il compostaggio domestico dovrà essere effettuato, per motivi igienici, esclusivamente con l’ausilio di idoneo contenitore comunemente denominato “compostiera” o di concimaia di azienda agricola
3. In ogni caso il compostaggio domestico va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.
4. Il compostaggio domestico è complementare alla raccolta della frazione organica.
1. L'Amministrazione Comunale stabilisce le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, come definiti al precedente art. 5, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato, rivolte al riciclaggio di materiali e, secondariamente, al recupero di energia.
2. I criteri di raccolta e conferimento separato stabiliti nel Regolamento per le varie frazioni dei rifiuti urbani sono applicati anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti assimilati, suscettibili di analoghe destinazioni.
1. Il Comune può istituire appositi servizi integrativi di raccolta differenziata per i rifiuti speciali, di caratteristiche analoghe a quelle oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati definiti all'art. 5 del presente Regolamento.
2. I servizi integrativi sono istituiti con modalità, obblighi e divieti analoghi a quelli stabiliti per i rifiuti urbani ed assimilati.
3. Per quanto attiene alle modalità operative per materiali che necessitano di smaltimenti appositi, il Comune si riserva di stabilire materiale per materiale le disposizioni di conferimento, gli obblighi, i divieti in base ai criteri dell’A.T.O. quando costituito, e del Gestore del servizio.
1. Il gestore del servizio e le società terze appositamente incaricate devono garantire e attestare che i materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengano obbligatoriamente avviati ad apposite aree attrezzate ed impianti, pubblici o privati specificamente autorizzati, ai fini dell’effettuazione delle lavorazioni necessarie all’inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interramento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.
Sarà cura del Comune diffondere periodicamente informazioni relative all’andamento della raccolta differenziata, ai quantitativi dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti, distinti per tipologia di raccolta, un’analisi critica dei risultati, gli aggiornamenti e le nuove iniziative proposte, diffusi dall’A.T.O. quando costituito, e dal Gestore dei servizi.
1. Il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all’interno del territorio comunale. La pesatura dovrà essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.


1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale garantisce le seguenti attività:
· spazzamento stradale;
· lavaggio stradale e dei sottopassi, nonché pulizia, lavaggio;
· diserbo stradale;
· pulizia delle caditoie;
· svuotamento dei cestini;
· pulizia delle rive dei fiumi, delle aree golenali e smaltimento dei materiali da sgrigliatura delle acque pubbliche di rifiuto;
· derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
· rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno, secondo le procedure previste dall’art 192 DLgs 152/06 e s.m.i.
· pulizia dei mercati;
· rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
· smaltimento dei rifiuti cimiteriali
· smaltimento dei fanghi di depurazione.
1. L'Amministrazione Comunale può, in accordo con il Gestore del servizio e/o altre società all’uopo incaricate, con appositi atti amministrativi, anche assunti in sede di Contratto dei servizio o ad integrazione dello stesso contratto:
· definire le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
· definire le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
· stabilire la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
· promuovere l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l’idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
2. L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, se non si avvale del Gestore del servizio, provvede in proprio all’esecuzione dei servizi.
3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:
a) le strade e le piazze (compresi i portici e marciapiedi, con le eccezioni di cui all’art. 52, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
b) le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
c) le rive dei corsi d’acqua, purché libere ed accessibili.
4. Più in particolare per i servizi obbligatori di cui al presente articolo sono definiti i seguenti criteri:
a) le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito degli interventi di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature.
b) le operazioni di derattizzazione e disinfestazione saranno effettuate con personale appositamente incaricato e munito di idonee attrezzature;
c) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, nell'ambito del servizio di spazzamento, sono previsti anche la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;
d) l'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, il cui svuotamento è compreso nei servizi di nettezza urbana. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
e) le modalità e la frequenza degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia delle rive dei fiumi sono definite dall'Amministrazione Comunale con il fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti;
f) per la pulizia dei mercati fatte salve norme specifiche contenute in appositi regolamenti per il funzionamento dei mercati, l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi. L'Amministrazione Comunale, realizza il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti. Inoltre l’Amministrazione attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati della sorveglianza dei mercati ambulanti, un’opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza dei conferimento da parte degli esercenti.
1. Il servizio di spazzamento è disciplinato negli appositi atti assunti per il conferimento del servizio, nei quali sono definite le esigenze prestazionali cui devono, a cura degli esecutori, essere individuate le soluzioni operative più opportune e convenienti, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.
2. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale stabilisce quanto necessario per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
3. L’Amministrazione Comunale attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.
4. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti
1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”.
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l’assuntore dei lavori che li hanno generati.
4. Al Responsabile del cimitero e' attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme relative all’abbandono dei rifiuti, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
5. Restano salvi i poteri e le funzioni di Ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco.
6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall’Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del Gestore delle strutture cimiteriali.
1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del gestore del servizio
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell’inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del gestore del servizio, l’Amministrazione Comunale potrà procedere all’addebito al responsabile dell’inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. L’Amministrazione Comunale, direttamente o tramite il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle carcasse di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.
5. Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto Gestore dei servizi, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
6. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
7. I letami, i fanghi ed i reflui zootecnici sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere a proprie spese.
1. L'Amministrazione Comunale interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell’ambito del perimetro comunale.
2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale con specifica ordinanza diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge.
3. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell’area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
5. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.


1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite, sulla base del Regolamento, dal Gestore del servizio, cui compete informare adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l’organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
3. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
4. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all’occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.
5. E' vietata la combustione dei rifiuti, salvo che negli impianti all'uopo autorizzati.
1. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti.
2. In base all’istituzione dei servizi integrativi contemplati dal presente Regolamento, i produttori possono provvedere alla stipula di apposita convenzione con il Gestore dei servizi.
1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto del norme di cui all’art. 3 del Regolamento.
2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l’autorità comunale evitando il degrado e l’inquinamento del territorio e provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l’integrità dell’ambiente.
1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento il Centro Raccolta Differenziata o in contenitori definiti con il gestore del servizio ed alla pulizia dell'area.
In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l’applicazione delle relative sanzioni.
1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
1. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 5, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare con il Comune le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi per la pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.
2. Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull’organizzazione della raccolta differenziata. In quest’ottica l’ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, il quale predispone un piano operativo e si coordina con il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
3. L’Amministrazione Comunale, direttamente o in collaborazione con il Gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. A questo proposito particolare attenzione deve essere riservata verso l’utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili.
1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.
1. I marciapiedi antistanti le proprietà private edificate devono essere mantenuti puliti ad onere e cura del conduttore di dette proprietà, con obbligo di asporto della spazzatura e conferimento all'apposito servizio. Parimenti dicasi per i portici afferenti gli stabili di appartenenza.
1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
3. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi
4. La tariffa di occupazione del suolo pubblico comprende anche gli oneri connessi al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato.
1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso e aldettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.
1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell’Amministrazione Comunale.
2. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con ordinanza sindacale per regolare tale servizio.
1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Verificandosi tali ipotesi, con oneri a carico della proprietà, troveranno applicazioni i disposti dell’art. 44.
2. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.
3. L’amministrazione comunale, con proprie ordinanze può imporre ai proprietari di aree private la rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree stesse e la pulizia delle aree da erbe infestanti e elementi di degrado ; In casi di inadempienza provvede l’amministrazione addebitando i relativi oneri al proprietario inadempiente;
1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.
2. E’ vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
3. Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, le rogge, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.


1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell’Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
1. Ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l’esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.
2. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate oltre che dal personale della Polizia Municipale e da quello addetto ai servizi ecologici del Comune, anche da Ispettori del Gestore del servizio, incaricati con qualifica di Pubblici Ufficiali, autorizzati, limitatamente alle materie di specifica competenza, a far rispettare le disposizioni di legge e regolamentari.
3. I Pubblici ufficiali di cui al comma precedente sono principalmente impegnati nell’attività di presidio del territorio al fine di vigilare sull’osservanza del Regolamento. L’attività di vigilanza è caratterizzata da tre fasi:
· informazione
· controllo
· repressione.
4. Agli stessi Pubblici ufficiali sono inoltre affidate le seguenti attività:
· supporto in occasione di programmi e manifestazioni di educazione ambientale
· collegamento con enti e uffici comunali (Polizia Municipale, anagrafe ecc.) ed esterni
5. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.
1. Per quanto non espressamente contemplato dal Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, Edilizi, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti. In particolare trovano applicazione i disposti dei Capitolati speciali d’Appalto che disciplinano i servizi oggetto del Regolamento, fatte salve specifiche disposizioni limitative dello stesso.
1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689 e s.m.i, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.
2. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dalle vigenti norme in materia di rifiuti., si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti, riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove presente.
3. Le infrazioni e gli importi per l’applicazione delle sanzioni sono indicati nelle Tabelle allegate al presente Regolamento per farne parte integrante. L’aggiornamento della tabella viene disposto con delibera di giunta;
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
3. I provvedimenti attuativi del D.Lgs 22/1997 e s.m.i continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (Cfr: art 264 comma 1 , punto i) del citato D.Lgs 152/2006 e s.m.i. )
4. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all’adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (Cfr: art 265 comma 1 del citato D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ).


Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani
TABELLA DELLEiNFRAZIONI.

 

1
Omesso posizionamento dei contenitori per rifiuti indifferenziati all’interno degli stabili.
11 c.2
Da € 50,00 a € 300,00
€ 100,00
Il proprietario singolo, l’amministratore, o i condomini, in solido tra loro, hanno l’obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti indifferenziati, negli spazi ritenuti idonei dal Gestore del servizio.
2
Omessa esposizione dei rifiuti indifferenziati, conferiti nei contenitori/sacchi interni agli stabili, nei giorni e nelle ore stabilite.
11 c.3
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
3
Omessa ricollocazione dei contenitori per rifiuti indifferenziati all’interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l’avvenuto servizio di raccolta.
11 c.3
Da € 50,00 a € 300,00
€ 100,00
4
Parcheggiare veicoli in modo tale da intralciare o ritardare l’opera di svuotamento dei cassonetti.
11 c.9
Sanzione amministrativa prevista dal C.d.S.
6
Spostamento non autorizzato, anche temporaneo, dei contenitori per i rifiuti.
11 c.10
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
7
Impedire l’accesso ai contenitori della raccolta rifiuti da parte dei mezzi e degli operatori del Gestore del servizio
11 c.12
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
Su area pubblica o privata.
8
Esporre sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio.
12 c.3
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
Non in contenitori dedicati o con riduzione volumetrica
9
Esporre sulla pubblica via dei rifiuti al di fuori dei giorni e dell’orario indicati dal Gestore del servizio.
12 c.3
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
10
Depositare all’interno dei contenitori all’uopo collocati rifiuti urbani non contenuti in idonei sacchi chiusi.
12 c.4
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
11
Conferire nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
12 c.5
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00

 

 

 

 

 

 

 

12
Effettuare la cernita dei rifiuti nei contenitori.
12 c.6
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
13
Abbandonare involucri contenenti rifiuti all’esterno degli appositi contenitori.
12 c.6
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
14
Incenerimento di rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.
12 c.6
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
15
Manomettere, ribaltare, rompere,eseguire scritte, affiggere materiale di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhe adesive) sui contenitori dei rifiuti.
12 c.6
Da € 50,00 a € 300,00
€ 100,00
16
Omessa chiusura dei contenitori dei rifiuti dopo l’uso.
12 c.6
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
17
Conferimento di rifiuto in contenitore troppo pieno e quindi non richiudibile.
12 c.7
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
18
Immissione nei contenitori di:
- rifiuti speciali non assimilati;
- rifiuti speciali inerti derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- beni durevoli ex art. 227del d. lgs 152/06;
- imballaggi secondari e terziari
- altri rifiuti per il cui conferimento sono istituiti particolari servizi di raccolta.
12 c.9
Da € 50,00 a € 300,00
€ 100,00
Fatta salva l’applicabilità di norme speciali
19
Omesso posizionamento dei contenitori per rifiuti differenziati negli spazi di pertinenza interna degli stabili.
15 c.5
Da € 50,00 a € 300,00
€ 100,00
Il proprietario singolo, l’amministratore, o i condomini, in solido tra loro, hanno l’obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti differenziati, negli spazi ritenuti idonei dal Gestore del servizio.
20
Conferire frazioni di rifiuto, per i quali è prevista la raccolta differenziata, in contenitori diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
15 c.10
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00

 

 

 

 

 

 

 

21
Conferire frazioni di rifiuto, per i quali è prevista la raccolta differenziata, in contenitori per i rifiuti urbani indifferenziati.
15 c.11
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
22
Abbandonare rifiuti ingombranti su suolo pubblico.
19 c.8
Da € 50,00 a € 300,00
€ 100,00
Fatta salva l’applicabilità di norme speciali.
23
Conferire impropriamente carta riciclabile.
20 c. 1
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
Non è consentito conferire carta plastificata, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte.
24
Conferire imballaggi cartacei in spazi privati non accessibili agli operatori.
20 c.2
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
25
Conferire imballaggi cartacei a bordo strada in giorni ed orari diversi da quelli di raccolta.
20 c.2
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
.
26
Conferire imballaggi cartacei non piegati e possibilmente legati.
20 c.2
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
27
Conferire impropriamente il vetro e/o non attenersi alle istruzioni riportate sui contenitori.
21 commi 2 e 3
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
E’ vietato conferire vetro retinato, vetro opale, cristalli lampadine, specchi, schermi di tv e monitor.
28
Gestori di esercizi pubblici ove si somministrano bevande, che conferiscono il vetro e/o le lattine nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati.
21 c.5
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
29
Conferire vetro/lattine/barattoli in banda non accuratamente svuotati e possibilmente sciacquati.
22 c.2
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
30
Conferire contenitori in plastica non ottemperando alle prescrizioni riportate sui cassonetti
23 c.3
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
31
Conferire frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private, non attenendosi alle prescrizioni definite dal Gestore del servizio.
24 c.2 e 3
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00

 

 

 

 

 

 

 

32
Conferire la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
24 c.4
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
33
Conferire frazione organica sfusa negli appositi contenitori.
25 c.7
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
34
Conferire impropriamente le altre frazioni merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata o i conferimenti separati
26 c.3
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
35
Conferimento improprio dei medicinali scaduti e/o non utilizzati.
27 c.6
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
36
Depositare all’interno o all’esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili.
28 c.1
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
Fatta salva l’applicabilità di norme speciali
37
Abbandonare macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico.
28 c.2
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
Fatta salva l’applicabilità di norme speciali
38
Proprietario o conduttore di cane in spazio pubblico sprovvisto di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni canine o che non raccoglie e deposita le deiezioni nei contenitori di rifiuti urbani.
42 c.1
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
39
Proprietario o conduttore di cane che non rimuove le deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale ad uso pubblico.
42 c.2
Da € 25,00 a € 300,00
€ 100,00
40
Concessionari di aree pubbliche o di uso pubblico e titolari di autorizzazioni all’occupazione che non mantengono pulite le stesse e non rimuovo i rifiuti in esse abbandonate.
44 c.4
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
41
Combustione di rifiuti al di fuori degli impianti autorizzati.
44 c. 5
Da € 50,00
a €. 300,00
€. 100,00
42
Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione materiale di risulta a seguito di operazioni di carico, scarico e trasporto merci, materiali, affissione di manifesti.
47 c.1
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
43
Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione di rifiuti, scarti e residui relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati.
48 c. 1
Da € 50,00 a € 300,00
€ 100,00

 

 

 

 

 

 

 

44
Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione di rifiuti, scarti e residui relativi ad opere stradali e infrastrutture.
48 c. 2
Da € 50,00 a € 300,00
€ 100,00
45
Mancata o tardiva comunicazione del programma delle manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe all’Amministrazione comunale o al Gestore del servizio.
49 c.1
Da € 50,00 a € 300,00
€ 100,00
Enti pubblici o religiosi, associazioni, circoli partiti politici, sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative su strade, piazze e aree pubbliche sono tenuti a comunicare il programma e le aree che intendono impegnare.
46
Esercente di attività di qualsiasi specie su aree pubbliche o spazi aperti all’uso pubblico che non provvede alla raccolta dei rifiuti giacenti sull’area occupata.
50 commi 1 e 2
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
47
Quale proprietario, conduttore di edificio privato non provvedeva all’asporto della spazzatura sui marciapiedi o portici afferenti gli stabili di appartenenza.
51 c.1
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
48
Occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park che omettono di mantenere e lasciare pulite le aree stesse.
52 c.1
Da € 50,00 a € 300,00
€ 100,00
49
Operatore di area mercatale che non mantiene pulito il relativo posteggio e/o conferisce impropriamente i rifiuti rispetto alle modalità stabilite dal Gestore del servizio
53 c.1
Da € 50,00 a € 300,00
€ 100,00
50
Omessa rimozione dei rifiuti abbandonati su terreni non utilizzati da parte di proprietari, locatari e conduttori.
55 c.1
Da € 75,00 a € 450,00
€ 150,00
51
Omessa limitazione alla diffusione di flora infestante e spontanea su terreni non utilizzati da parte di proprietari, locatari e conduttori.
55 c.2
Da € 75,00 a € 450,00
€ 150,00
52
Divieto di gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e quantità, versare, depositare abusivamente qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido su strade, aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private, di tutto il territorio comunale, dei pubblici mercati coperti o scoperti, nelle rogge, i corsi d’acqua, i fossati, gli argini e le sponde.
56 commi 1,2 e 3
Da € 25,00 a € 150,00
€ 50,00
Fatta salva l’applicabilità di norme speciali.

 

 

 

 

 

 

*P.M.R.: pagamento in misura ridotta – ai sensi dell’art.16 Legge 24 novembre 1981 n.689, è ammesso il pagamento, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo edittale o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione, pari al doppio del minimo edittale.


Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani
PLANIMETRIA ZONE TERRITORIALI SERVITE


[1] pile e accumulatori contenenti:
§ oltre 25 mg di mercurio per elemento
§ oltre lo 0,025% in peso di cadmio
§ oltre lo 0,4% in peso di piombo
§ fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese
§ le pile al manganese del tipo a bottone
§ le pile composte da elementi del tipo a bottone.