Banner Castelnuovo3
baM03 vertourmer

 

REGOLAMENTO
DEI CONTRATTI
PARTE I^
Delib. C.C. N° 21 DEL 19 NOVEMBRE 2007
TITOLO I - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI
Art. 1 ……………………………………………………
Art. 2 - Modalità di Esecuzione …………………………………………………….…..…..2
Art. 3 - Ambito di Applicazione ………………………………………………………..….2
Art. 4 - Limiti di Applicazione ……………………………………………………………. 2
Art. 5 - Responsabile del Servizio ………………………………………………………….3
Art. 6 - Modalità di affidamento…………………………………………………………….3
Art. 7 - Elenchi dei fornitori ………………………………………………………………..5
Art. 8 - Criteri di scelta del contraente ……………………………………………………5
Art. 9 - Garanzie …………………………….………………………………………………6
Art. 10 - Forniture e servizi complementari ………………………………………………....6
Art. 11 - Verifica delle prestazioni ………………………………………………………....6
Art. 12 - Procedure contabili ………………………………………………………………...7
Art. 13 - Mezzi di tutela ……………………………………………………………………...7
Art. 14 - Contratto …………………………………………………………………………...7
Art. 15 - Verifica dei risultati ………………………………………………………………...8
Art. 16 - Rinvio -Norma transitoria ………………………………………………………….8
ALLEGATO A ………………………………………………………………………………9
ALLEGATO B ……………………………………………………………………………..11
TITOLO II - ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA
Art. 17 - Oggetto e Ambito ………………………………………………………………….12
Art. 18 - Lavori in Economia ……………………………………………………………......12
Art. 19 - Modalità di Esecuzione ……………………………………………………………12
Art. 20 - Approvazione degli atti e degli elaborati ………………………………………….12
Art. 21 - Lavori da farsi in economia ………………………………………………………..12
Art. 22 - Programmazione …………………………………………………………………..14
Art. 23 - Responsabile del Procedimento ……………………………………………………14
Art. 24 - Esecuzione lavori in amministrazione diretta ……………………………………..14
Art. 25 - Esecuzione per cottimi fiduciari …………………………………………………...14
Art 26 - Provvedimenti in casi di somma urgenza ………………………………………....16
Art. 27 - Forma del contratto ………………………………………………………………...16
Art. 28 - Garanzie ……………………………………………………………………………17
Art. 29 - Requisiti delle ditte esecutrici ……………………………………………………...17
Art. 30 - Subappalto ………………………………………………………………………….17
Art. 31 -Piani di sicurezza …………………………………………………………………....18
Art. 32 - Contabilità delle spese in economia ………………………………………………..18
Art. 33 - Esecuzione del contratto ……………………………………………………………18
Art. 34 - Liquidazione spese in economia ……………………………………………………18
Art. 35 - Pagamento spese in economia ……………………………………………………..18
Art. 36 - Rinvio e abrogazioni ………………………………………………………………..18
TITOLO III - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI
Art. 37 - …………………………………………………………………………………….19
Art. 38 - Ammissibilità degli incarichi ………………………………………………………19
Art. 39 - Soggetti degli incarichi …………………………………………………………….19
Art. 40 - Modalità di scelta dei soggetti …………………………………………………….20
Art. 41 - Affidamento degli incarichi .………………………………………………………..20
Art. 42 - Modalità di svolgimento degli incarichi ……………………………………………20
Art. 43 - Corrispettivi per gli incarichi ……………………………………………………….21
Art. 44 - Registro degli incarichi ……………………………………………………………..21
TITOLO IV
AFFIDAMENTODEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
ATTINENTI AI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA
DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO.
Art. 45 - ………………………………………………………………………………………22
Art. 46 - Presupposti dell’affidamento ……………………………………………………….22
Art. 47 - Programmazione degli incarichi da affidare ……………………………………….22
Art. 48 - Servizi oggetto di affidamento ……………………………………………………...22
Art. 49 - Contenuto minimo dell’avviso ……………………………………………………...23
Art. 50 - Requisiti minimi di partecipazione e cause di esclusione …………………………..23
Art. 51 - Elementi di valutazione …………………………………………………………..….23
Art. 52 - Forme di pubblicità dell’affidamento dei servizi ……………………………..…….24
Art. 53 - Corrispettivi ………………………………………………………………..……….24
Art. 54 - Convenzioni / lettere di incarico……………………………………………..……...24
Art. 55 - Affidamento “in economia” dei servizi tecnici ……………………………….…….25
Art. 56 - Entrata in vigore e abrogazioni. ……………………………………………….……25


TITOLO I
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI
ART. 1 –
1. Il presente Titolo disciplina in conformità all’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 l’ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per le acquisizioni in economia di beni e servizi da parte dell’Ente .
2. Per l’esecuzione dei lavori in economia si fa rinvio alla disciplina stabilita dallo stesso art. 125 nonché – al Titolo II del presente Regolamento.
ART. 2 – MODALITA’ DI ESECUZIONE
1. Le acquisizioni in economia di beni e servizi possono essere effettuate:
a) in amministrazione diretta.
b) Cottimo fiduciario.
1. Sono in amministrazione diretta le acquisizioni di beni e servizi per le quali non occorre l’intervento di alcun soggetto terzo.. Esse sono effettuate, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell’Ente o eventualmente assunto per l’occasione.
2. Sono a cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi che avvengono con affidamento a soggetti terzi mediante procedura negoziata.
Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le procedure in economia sono consentite per tipologia di beni e servizi di cui all’allegato A) del presente Titolo I, sulla base della programmazione annualmente definita dalla Giunta Comunale con il P.E.G. ed entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi espressamente assegnati.
2. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle ipotesi previste dall’art. 125, c. 10, D.Lgs, 163/2006 e riportate nell’allegato B).
Art. 4 – LIMITI DI APPLICAZIONE
1. Ferma restando la soglia massima fissata dall’art. 125, c. 9, del D.Lgs. 163/2006, ai fini della applicazione del presente regolamento tale soglia può essere fissata in un diverso limite con motivato provvedimento della Giunta Comunale.
2. Nessuna prestazione di servizi o acquisizione di beni può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente regolamento, eludendo la normativa riguardante le procedure ordinarie di scelta del contraente.
Art. 5 – Responsabile del Servizio
1. L’Amministrazione opera a mezzo di propri responsabili di servizio (di seguito denominati anche Dirigenti/Responsabili apicali ) individuati nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione.
2. Il responsabile del servizio redige gli atti per affidare il cottimo fiduciario, cura l’assunzione degli impegni di spesa, autorizza eventuali prestazioni complementari, acquisisce il verbale di collaudo del bene o l’attestazione di regolare esecuzione del servizio, procede alla liquidazione della spesa, nonché ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedura di acquisto.
3. Il responsabile stesso, a norma delle disposizioni vigenti, è responsabile della procedura di acquisto.
4. L’affidamento delle forniture e dei servizi in economia avviene mediante specifica determinazione a contrarre contenente anche l’impegno di spesa.
L’atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia deve indicare:
a) l’esigenza da soddisfare;
b) i motivi per i quali è adottata la procedura in economia;
c) in quale tipologia di spesa prevista nel presente Regolamento, rientra l’acquisizione, l’importo presunto della spesa e il capitolo di imputazione.
5. L’ordinazione delle forniture e dei servizi da effettuarsi mediante comunicazione ai terzi interessati con l’osservanza dell’art. 191 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, è di competenza del Dirigente o dal responsabile apicale che ha facoltà di delegare a tale adempimento il Responsabile del procedimento, laddove individuato.
6. I procedimenti disciplinati dal presente regolamento si conformano ai principi della legge 07.08.1990, n. 241. e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 6 - Modalità di affidamento
  1. Per servizi e forniture in economia di importo pari o superiore ad € 20.000 e sino alla soglia di cui al precedente articolo 4, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggettiidonei, individuati attingendo se esistenti, da elenchi predisposti in conformità all’art. 7.
Quando dagli elenchi non risultino in numero sufficiente gli operatori economici da consultare, essi sono individuati anche sulla base di analisi di mercato. In ogni caso, le modalità di individuazione degli operatori economici sono indicate per iscritto negli atti della procedura.
La scelta del soggetto da invitare viene comunque effettuata attenendosi a criteri di convenienza economica, competenza e disponibilità (come desunta da apposito curriculum).
2. La scelta del contraente per servizi e forniture di importo pari o superiore a € 20.000 ha luogo mediante gara informale.; alla gara gli operatori economici sono invitati con apposita lettera di invito a presentare l’offerta.
3. Nella lettera di invito, da inviarsi anche tramite fax o posta elettronica, sono specificati almeno i seguenti elementi:
a) l’oggetto della prestazione
b) le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto.
c) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
d) le modalità ed i tempi di pagamento;
e) le eventuali garanzie richieste;
f) le eventuali penalità;
g) le specificazioni dei casi di grave inadempimento, con facoltà per l’Ente di provvedere all’esecuzione dell’obbligazione a spese del contraente e di rescindere il rapporto negoziale mediante semplice denuncia.
h) il prezzo di base di gara (se previamente determinato)
i) il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente.
Il termine fissato per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza, in cui il termine può essere ridotto anche a tre giorni lavorativi
4. Gli elementi di cui ai punti b), c), d), e), f), g) possono essere anche contenuti in documenti allegati alla lettera di invito da assumere quale disciplinare tecnico della fornitura o prestazione.
5. Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di beni e servizi soggetti a tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato; qualora tuttavia, tali beni e servizi risultino commercializzati da una pluralità di operatori economici, si procede secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
6. Nei casi in cui la natura del bene o della prestazione da acquisire o i relativi mercati di riferimento non consentano lo svolgimento della gara per via telematica, le offerte possono essere acquisite per lettera, fax, o posta elettronica.
7. Nella determinazione dell’importo a base di gara il Responsabile del servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.
8. Per i beni e servizi previsti dalle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. o analoga istituzione, sono assunti a base d’asta al ribasso i prezzi di cui alle citate convenzioni.
9. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle provviste o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all’anno finanziario, potranno richiedersi a non meno di cinque imprese, ditte o persone, preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e si potrà procedere a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi con la persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente sempre che il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi i limiti di cui all’art. 4 del presente Regolamento (contratti aperti).
10. Per servizi e forniture in economia inferiori a 20.000 euro (IVA esclusa) è consentito il ricorso ad unico operatore economico, da individuare secondo le modalità di cui al comma 1, terzo cpv, del presente articolo.
11. Le acquisizioni che non superano l’importo di 2.500,00 euro (IVA esclusa) possono essere eseguite tramite ordinativo attraverso il rilascio da parte del responsabile del procedimento di appositi buoni d’ordine e liquidati con provvedimento cumulativo con riferimento a precedente generica determinazione annuale di impegno che ne fissa il limite complessivo.
Art. 7 - Elenchi dei fornitori
L’affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in possesso degli stessi requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente.
I responsabili apicali formano elenchi di operatori economici per gli affidamenti in economia, ai quali possono essere iscritti soltanto gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Gli elenchi vengono aggiornati con periodicità almeno annuale.
La formazione degli elenchi avviene previa adeguata pubblicità .
L’avviso indica le modalità ed i requisiti per l’iscrizione agli elenchi ed è pubblicato almeno sul sito Internet del Comune.
Art. 8 - Criteri di scelta del contraente.
1. Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Titolo sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:
a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l’espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme alle prescrizioni contenute in appositi capitolati o disciplinari tecnici o alle decisioni recate nella lettera di invito.
b) a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della prestazione, quali a esempio il prezzo, il termine di esecuzione o consegna, il costo di utilizzazione, le caratteristiche ambientali ed il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica, etc…
In questo caso, i criteri che saranno applicati per l’aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito o nei documenti tecnici ad essa allegati e la scelta della ditta aggiudicataria dovrà essere, negli atti di gara, congruamente motivata in relazione al rapporto qualità prezzo dell’offerta dalla stessa presentata.
2. In entrambi i casi suddetti sono comunque ammesse offerte in ribasso sul prezzo a base di gara (se previamente determinato).
3. Qualora talune offerte, non corredate da alcuna giustificazione, presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, secondo quanto previsto dal successivo comma 5, il Responsabile del servizio, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.
4. Il responsabile del servizio tiene conto delle giustificazioni riguardanti l’economia del processo di fabbricazione, l’incidenza del costo della manodopera, del costo dei prodotti impiegati per lo svolgimento del servizio e comunque di tutti quegli elementi di costo che vanno a determinare il prezzo del bene o del servizio nonché l’originalità del prodotto o del servizio.
5. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 3 e 4 tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse.
6. L’esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal Responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d’ordinazione.
In caso di scelta del contraente secondo il criterio di cui al presente comma 1 – lett. b) la valutazione è demandata ad apposita Commissione composta da tre membri, che viene costituita in relazione alla natura dei beni e servizi da acquisire ed opera secondo la disciplina di cui all’art. 84 Codice Appalti.
Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale.
Art. 9 – Garanzie
1. A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario in sede di gara può essere richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta da prestare in contanti o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
2. Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto per l’aggiudicatario mentre ai non aggiudicatari la cauzione è restituita, ai fini dello svincolo, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione.
3. A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi, può essere richiesta alla Ditta appaltatrice una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione.
4. Tale garanzia, che sarà svincolata all’approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia la beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Art. 10 – Forniture e servizi complementari
1. Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verifichino cause impreviste ed imprevedibili che richiedano prestazioni aggiuntive, il Responsabile del servizio può far eseguire direttamente alla Ditta appaltatrice forniture e servizi complementari nel limite del 20% (venti per cento) dell’importo di aggiudicazione come previsto dalle normative civili in materia.
Art. 11 - Verifica delle prestazioni
1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall’acquisizione.
2. La regolarità dell’esecuzione della fornitura è verificata dal Dirigente o dal Responsabile apicale ovvero, laddove individuato, dal responsabile del procedimento.
Tale accertamento, così come il collaudo, viene formalizzato mediante l’apposizione del visto sulla fattura o altro documento contabile, ovvero mediante idonea certificazione scritta,
3. Nel caso di vizi occulti o di differenze qualitative o quantitative tra forniture e servizi richiesti ed interventi prestati, essi devono essere contestati per iscritto al fornitore o all’esecutore del servizio.
Art. 12 – Procedure contabili
1. Il responsabile del servizio finanziario disporrà il pagamento delle spese di cui al presente Titolo in conformità al regolamento di contabilità, dietro presentazione del provvedimento di liquidazione corredato dalla prescritta documentazione, nonché, se del caso, dell’attestazione di avvenuta presa in carico inventariale.
2. I pagamenti sono disposti dal Responsabile di servizio di norma entro 30 (trenta) giorni dalla data del collaudo o dall’attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna il funzionario delegato al “Servizio Economato” può disporre mediante utilizzo del fondo economale a disposizione in c/ Anticipazioni presso la Tesoreria comunale; il funzionario delegato provvede alla periodica rendicontazione delle somme erogate sul fondo economale secondo le norme vigenti in materia.
Art. 13 – Mezzi di tutela
1. Qualora la Ditta aggiudicatrice non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l’Amministrazione può avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni.
2. In caso di ritardo imputabile all’impresa incaricata dell’esecuzione delle forniture e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali che saranno eventualmente stabilite nella lettera o nell’atto di cui all’art. 6, comma 4.
3. Inoltre, sempre in caso di ritardo l’Amministrazione, dopo la formale ingiunzione nel termine massimo di giorni quindici, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, e comunque previa diffida secondo quanto previsto dalla normativa civilistica in materia, ha facoltà di fare ricorso all’esecuzione in danno di tutto o parte della fornitura o del servizio a spese dell’impresa medesima, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
4. Nel caso di inadempimento grave il Comune, previa denuncia scritta, può procedere alla risoluzione del contratto, salvo risarcimento dei danni subiti.
Art. 14 - Contratto
1. Il contratto per l’acquisto di beni e servizi nella forma del cottimo fiduciario deve essere sottoscritto dalla Ditta appaltatrice a richiesta dell’Ente.
2. I contratti di cui al presente Regolamento possono stipularsi nella forma indicata dall’art. 17 del R.D. 18.11.1923, n. 2440. I contratti eccedenti l’importo di € 8.000 IVA esclusa, verranno stipulati, di norma, per mezzo di scrittura privata semplice, firmata dall’offerente e dal Dirigente o Responsabile apicale.
3. In tali atti devono essere riportati i principali contenuti della lettera di invito o del capitolato o disciplinare tecnico.
4. Tutte le spese di contratto (bolli, copie, etc…) sono a carico della Ditta aggiudicatrice. E’ a carico dell’Ente la sola I.V.A.
5. I contratti sono soggetti a registrazione in caso d’uso e sono repertoriati presso l’Ufficio competente su apposito Registro Affidamenti con l’indicazione del soggetto aggiudicatario, dell’oggetto, durata, corrispettivo ed estremi atto di affidamento.
Art. 15 – Verifica dei risultati
1. Il nucleo di valutazione e/o il servizio di controllo interno, compie annualmente rilevazioni sull’ammontare complessivo delle spese in economia sostenute da ciascun ufficio o servizio per tipologia di forniture e servizi con riferimento agli obiettivi fissati nel P.E.G.
2. L’inosservanza degli adempimenti procedurali prescritti nel presente regolamento può essere valutata ai fini dell’applicazione delle misure previste dagli artt. 9 e 10 del CCNL 31/03/1999.
Art. 16 - Rinvio -Norma transitoria
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici.
2. In sede di prima applicazione dell’art. 4 comma 1 del presente Regolamento, le procedure delle forniture e dei servizi in economia sono consentite fino all’importo di euro 40.000,00.


ALLEGATO A
ELENCO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI DA ACQUISIRE IN ECONOMIA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA SENZA RICORSO A GARA D'APPALTO.
1. Acquisto, noleggio, manutenzione, gestione e riparazione di beni mobili, suppellettili, materiale per duplicazioni, fotoriproduttori e fac-simile, impianti telefonici, radiofonici, televisivi, di diffusione, amplificazione e riproduzione sonora, arredi, attrezzature, apparecchiature scientifiche, materiale informatico in genere, impianti di automazione e di meccanizzazione per esigenze della Presidenza del Consiglio Comunale, della Segreteria Generale, degli Uffici e dei Servizi.
2. Acquisto di materiali e oggetti necessari per l'espletamento di lavori, provviste e servizi presso gli impianti comunali, svuoto e spurgo fognature, scavi, movimenti terra, pulizia aree, caditoie e griglie.
3. Acquisto di carburanti e lubrificanti per fronteggiare situazioni di emergenza, pezzi di ricambio, lavori di manutenzione e riparazione meccanica e di carrozzeria dei mezzi di trasporto di proprietà dell'Ente, spese per elettrauto.
4. Provvista di materiale elettrico, idraulico, edile, nonché provvista di articoli vari di ferramenta ed altro materiale di consumo.
5. Acquisto indumenti per la protezione e l'igiene degli addetti alla manutenzione degli impianti e spese comunque connesse all’igiene alla prevenzione ed alla sicurezza sul lavoro.
6. Servizi di derattizzazione, di disinfezione e pulizia straordinaria dei locali o aree comunali. •' ;•
7. Riparazione, gestione ordinaria ed adattamenti degli impianti, acquisto e riparazione di macchine utensili, strumenti e suppellettili tecnici e/o scientifici.
8. Acquisto di stampati, registri, generi di cancelleria, materiale didattico per le scuole, spese per fotografie, riproduzioni fotostatiche, valori bollati, spese per acquisto libri, pubblicazioni, riviste interessanti i servizi, giornali e abbonamenti periodici, spese per l'espletamento di concorsi, selezioni e gare d'appalto,traduzioni.
9. Acquisto, manutenzione e noleggio di materiali ed attrezzature destinate alla protezione civile, al pronto soccorso, alla prevenzione antincendio.
10. Spese per provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie previste dall'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 117 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 a carico dei privati, ai sensi delle vigenti disposizioni.
11. Vendita di mobili, macchine ed oggetti fuori uso.
12. Locazione provvisoria di immobili per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.
13. Spese per organizzazione e partecipazione del personale e degli Amministratori a convegni, corsi di preparazione, formazione e perfezionamento, congressi, conferenze, seminari ed altre manifestazioni in materie istituzionali o comunque interessanti le finalità perseguite dal Comune presso scuole, istituti ed Enti pubblici e privati.
14. Servizi e provviste concernenti:
a) trasporti funebri;
b) pubbliche affissioni e pubblicità;
c) la pulizia e l'innaffiatura stradale e delle aree verdi.
15) Il collocamento di targhe per la numerazione delle case, la denominazione delle strade e le indicazioni stradali in genere nonché di quanto occorrente per la regolazione del traffico.
16)Recupero e trasporto di materiali di proprietà comunale e loro sistemazione nei magazzini o aree del Comune.
17) Spese concernenti il funzionamento del Consiglio Comunale, della Giunta , commissioni consiliari costituite a norma delle vigenti disposizioni (con esclusione delle spese relative alle indennità di presenza), acquisto generi di conforto per le sedute degli Organi istituzionali.
18)Acquisto di medaglie, coppe, diplomi e oggetti per premi.
19)Organizzazione di mostre, conferenze, convegni e riunioni comprese le spese di ospitalità dei relatori nonché locazione dei locali all'uopo occorrenti, illuminazione elettrica e pulizia giornaliera.
20)Sgombero e trasporto della neve (quando non spetti a frontisti).
21)Spese inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni culturali e scientifiche, ricorrenze varie, corone di fiori per cerimonie ufficiali e per onoranze funebri.
22)Spese per l'organizzazione degli incontri del gemellaggio, di delegazioni, operatori economici stranieri (spese di viaggio, alberghiere, rinfreschi ed altre spese accessorie).
23)Lavori di stampa, tipografia e litografia di materiale di servizio e di materiale curato dall'Amministrazione.
24)Spese per l'acquisto di materiali, attrezzature, provviste per le convenzioni stipulate con il volontariato
25)Spese per vigilanza notturna di immobili di proprietà o in uso all'Ente.
26)Spese per lavori di traduzione, copia o ricerca.
27)Spese per visite mediche ed accertamenti sanitari in genere.
28)Pubblicazione bandi di gara e di concorso, inserzioni pubblicitarie e di altri documenti nella stampa quotidiana e sulla Gazzetta Ufficiale, B.U.R. e F.A.L..
29)Versamento delle quote associative di iscrizione ed annuali ad Enti ed Associazioni.
30)Spese di allacciamento e di fornitura dei pubblici servizi.
31)Provviste di effetti di vestiario per la Polizia Municipale e il personale comunale se ed in quanto previsto dal relativo regolamento.
32)Spese minute, non altrimenti individuabili nell’elencazione fatta, sino al controvalore di euro 1.000,00 IVA esclusa.


ALLEGATO B -
Estratto art. 125 comma 10 del D.Lgs 163/2006
Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.


TITOLO II
ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA
Art. 17 - OGGETTO E AMBITO
1. Il presente Titolo disciplina, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 DLg 12 Aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture”,e degli artt 88, 142 fino al 148 del d.p.r. 554/1999, i lavori e le relative provviste che, per loro natura possono farsi in economia.
Art. 18 - Lavori in Economia
1. Salvo successive e diverse disposizioni contenute nell’emanando Regolamento di attuazione del Codice dei contratti Pubblici, i lavori che possono essere eseguiti in economia sono individuati nel successivo art. 21 nell’ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del DLg 12 Aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici ”
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
Art. 19– Modalità di Esecuzione
1. I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta per una spesa complessiva non superiore a 50.000 Euro IVA esclusa;
b)per cottimi, per una spesa complessiva non superiore a 100.000 Euro, IVA esclusa.
c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
2) si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l’esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto delle norme contenute nei successivi art. 24 e 25
3) L’esecuzione dei lavori può essere effettuata sulla base di una progettazione esecutiva, di una stima sommaria dei costi, ovvero di una perizia tecnica di spesa, su decisione del responsabile del procedimento.
4. Nel cottimo l’aggiudicazione è preceduta da consultazione tra almeno cinque imprese ai sensi dell’art. 125 comma 8 “Codice”; per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro, IVA esclusa si può procedere ad affidamento diretto.
Art. 20 – Approvazione degli atti e degli elaborati
1) L’approvazione degli atti e degli elaborati posti a base di un affidamento di lavori in economia spetta al dirigente competente, nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta nel Piano Economico di Gestione (P.E.G.) ovvero con singole deliberazioni.
Art. 21– Lavori da farsi in economia
1. I lavori, e le relative provviste, che, per loro natura, possono farsi in economia, sono le seguenti, a titolo esemplificativo:
a) Per il servizio delle strade:
le riparazioni urgenti di guasti dovuti ad intemperie, gelate, nevicate, frane, scoscendimenti,
corrosioni, usura, rovina di manufatti, buche, crepe, ecc., nei limiti di quanto è strettamente necessario;
la manutenzione ordinaria, riparazioni, adattamenti della sede stradale comprese le pertinenze, banchine, marciapiedi, aree di sosta e parcheggio, fossi, ecc.;
il rifacimento dei manti d’usura (tappetini) e la loro manutenzione;
la segnaletica stradale orizzontale, verticale e la relativa manutenzione;
interventi alla pubblica illuminazione, manutenzione ordinaria e straordinaria , inserimento nuovi punti luminosi, spostamento pali, punti luce, ecc.
abbattimento barriere architettoniche.
b) Per il servizio acquedotto: (se e in quanto non spettante a Società Concessionarie del servizio)
le riparazioni urgenti di guasti, perdite, rotture, nei limiti di quanto strettamente necessario;
la manutenzione ordinaria, straordinaria, riparazioni, adattamenti alla rete idrica, ai pozzi, ai
serbatoi e relative pertinenze ed accessori, ivi compresi i relativi impianti (pompe, quadri ecc.);
gli allacciamenti alle singole utenze, sia civili che industriali, e relative modifiche e riparazioni.
c) Per il servizio fognatura: (se e in quanto NON spettante a Società concessionarie del servizio)
le riparazioni urgenti di guasti dovuti a frane, cedimenti, usura, ostruzioni, occlusioni, rotture,
inondazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario;
manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e spurgo, adattamenti e riparazioni sia alle opere
principali che alle relative pertinenze ed impianti;
gli allacciamenti delle singole utenze, sia civili che industriali, le relative modifiche e
riparazioni.
d) Per il servizio di edilizia pubblica:
le riparazioni urgenti per guasti, cedimenti, crolli, restauri e le rovine nei limiti di quanto è strettamente necessario;
i lavori di riparazione, adattamento e manutenzione ordinaria ed annuale degli edifici pubblici con i relativi impianti ed accessori, infissi e manufatti;
le assicurazioni, le concatenazioni e le demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, anche di proprietà privata a seguito di ordinanza sindacale, nonché lo sgombero dei materiali rovinati.
abbattimento barriere architettoniche.
e) Per il servizio dei parchi, verde, aree esterne e arredo urbano, cimiteri:
le manutenzioni ordinarie annuali o pluriennali, le potature, scavature, concimazioni, interventi di soccorso, le riparazioni ed i restauri nei limiti di quanto strettamente necessario al buon decoro dello stesso;
opere di arredo urbano, la sua manutenzione e riparazione;
le opere di sistemazione delle aree esterne in uso pubblico agli edifici comunali, la loro manutenzione e riparazione.
abbattimento barriere architettoniche.
2. Potranno pure essere eseguiti in economia:
i lavori di sistemazione dell’alveo e delle sponde dei fiumi, torrenti e delle rogge di interesse
comunale e non soggette alle competenze di altri soggetti istituzionali.
gli studi, i rilevamenti e le ricerche (mappature dei servizi a rete, ecc.) le prospezioni geologiche e le prove penetrometriche necessarie alla compilazione dei progetti di competenza dell’Ufficio tecnico comunale;
i lavori e le provviste, allorché sia stabilito doversi eseguire in economia a rischio di un appaltatore, in caso di rescissione di un contratto di appalto, o per assicurare l’esecuzione di un’opera pubblica nel tempo prefissato nel contratto;
i lavori indispensabili ed urgenti non compresi nei contratti d’appalto già conclusi e da eseguirsi in aree, con i mezzi d’opera e servendosi di locali e cave già dati in consegna alle imprese;
i lavori da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni di legge o regolamenti sulle opere pubbliche.
Art. 22 Programmazione
1) L’individuazione dei lavori da eseguire in economia viene effettuata nell’ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa ed in osservanza delle relative norme.
2) ai sensi dell’art. 125, c. 7 del d.Lgs. 12.04.2006, n° 163 e ss.mm.ii., il programma annuale dei lavori viene corredato dall’elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria. La pubblicazione dell’elenco annuale adottato dalla giunta, costituisce assolvimento all’obbligo della garanzia di una pubblicità adeguata in applicazione dei principi comunitari di trasparenza e di proporzionalità.
Art. 23 Responsabile del Procedimento
1) Per ogni lavoro da eseguire in economica, il dirigente del settore competente a realizzare l’intervento svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento ovvero nomina un responsabile del procedimento. L’incarico può essere conferito anche cumulativamente per più interventi.
2) Al Responsabile del procedimento compete l’esercizio dei compiti e delle funzioni previste dalla legislazione vigente.
Art. 24 Esecuzione lavori in amministrazione diretta
1. Il sistema di amministrazione diretta è da prevedersi solo nei casi di provata eccezionalità e necessità quando sia dimostrata la convenienza.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori, e le relative forniture, per i quali non occorre l’intervento di alcun imprenditore.
3) L’esecuzione dei lavori viene effettuata dal responsabile del procedimento provvedendo direttamente all’effettuazione delle spese.
4) Per l’esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento utilizza il personale già in servizio presso l’amministrazione e quello eventualmente assunto in via straordinaria, nel rispetto della vigente normativa.
5) Per quanto concerne l’acquisto di materiali od il noleggio di mezzi, il responsabile del procedimento dispone quanto necessario, in osservanza delle norme contenute nel vigente regolamento per l’effettuazione dei servizi e delle forniture in economia.
6. Potrà quindi assumere direttamente i materiali, i mezzi d’opera e di trasporto e quanto altro occorra all’esecuzione dei lavori. I materiali ed i mezzi d’opera e di trasporto saranno acquisiti o noleggiati in base ai prezzi concorrenti nelle località nelle quali si esegue il lavoro o debbono essere prelevate le specie da fornire. Della buona qualità dei materiali e delle specie, della regolarità dell’esecuzione e dell’esattezza della fornitura sono responsabili gli uffici e per essi i singoli funzionari incaricati della direzione, vigilanza ed accettazione.
Art. 25 Esecuzione per cottimi fiduciari
1) Sono eseguite con il sistema del cottimo fiduciario le spese per il lavori individuati all’art. 18 per l’esecuzione dei quali si rende necessario ed opportuno l’affidamento ad imprese di fiducia, che assumono il lavoro, con l’obbligo di provvedere con i propri mezzi all’esecuzione totale o parziale, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente articolo.
2) Con il sistema del cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento, entro i limiti delle somme disponibili in bilancio e nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta nel P.E.G. , stabilisce un rapporto con imprese di fiducia, che siano in grado di portare a termine un lavoro, nelle forme, nei modi e nei termini ritenuti più convenienti per l’Amministrazione.
3) L’affidamento avviene ai sensi dell’art. 125, c. 8 del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e ss. mm. ii., nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tramite indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici previamente predisposti e periodicamente aggiornati.
La procedura, di norma, è la seguente:
a) il responsabile del procedimento, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico organizzativa dei soggetti, desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e, ove possibile, rotazione.
b) Le imprese individuate ai sensi della lettera a) sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 12.04.2006, n° 163 e ss.mm. ii , le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
c) il responsabile del procedimento negozia il contratto con l’impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedure aperte sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta, come più avanti indicato al successivo art. 29;
d) è fatto divieto di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto l’elenco dei soggetti da invitare o invitati alla gara informale;
e) Le citate imprese perdono per due anni la possibilità di essere invitate a indagine di mercato qualora, benché richieste dall’Amministrazione, non trasmettano una loro offerta per due volte consecutive.
4) Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, oppure per l’acquisizione di beni connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze per servizi pubblici, per la pubblica incolumità o per l’ordine pubblico.
5) L’avvio della procedura di gara informale è disposto con determinazione assunta ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n° 267/2000 e ss.mm. ii. dal responsabile del settore o del servizio competente, con la quale vengono altresì approvati l’elenco delle ditte da invitare alla gara e la lettera d’invito che contiene le condizioni per la partecipazione alla stessa ì, ed in particolare:
.L’elenco dei lavori o delle forniture;
Le modalità di presentazione dell’offerta e i termini;
Le condizioni di esecuzione;
Le penalità;
I prezzi unitari (se l’appalto è a misura) o il prezzo complessivo in relazione alle caratteristiche dell’appalto;
Le modalità di pagamento;
L’obbligo dell’assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti nonché la facoltà per il Comune di provvedere all’esecuzione in danno
dell’assuntore e di rescindere, nei casi di inadempienza, l’obbligazione mediante semplice denuncia;
Le dichiarazioni conformi alle schede tipo in uso per gli appalti di lavori o di forniture adattate al tipo di gara posta in essere.
La lettera di richiesta non deve considerarsi vincolante per il Comune giacché il Dirigente competente può in qualsiasi momento decidere con provvedimento motivato di non perfezionare il rapporto contrattuale.
Insieme con l’offerta il soggetto interessato deve comunicare l’espressa accettazione di tutte le condizioni contenute nella lettera di richiesta.
La gara informale si svolge nel rispetto del criterio della contestuale apertura delle buste e delle offerte in giorno ed ora prestabiliti nella lettera di invito e alla presenza di due testimoni.
6) di norma l’affidamento avviene in favore della ditta che ha presentato l’offerta con il prezzo più basso, anche mediante esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 86 del D. Lgs n° 163/2006; è comunque ammessa l’aggiudicazione a favore della ditta che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo cioè presente non solo il prezzo, ma anche altri elementi, quali, la qualità del prodotto o le modalità esecutive del lavoro, se la tipologia del lavoro o della fornitura lo consiglia
7) In caso di offerte ritenute anormalmente basse, il responsabile del procedimento ha la facoltà di attivare il procedimento del contraddittorio e procederà ad escludere le offerte per le quali non siano state presentate adeguate giustificazioni.
8) Per i lavori di importo inferiore a 20.000,00 Euro (IVA esclusa) il responsabile del procedimento può procedere ad affidamento diretto in relazione alle caratteristiche dell’opera da eseguire sicché risulti antieconomico il ricorso alla procedura della gara informale sopra descritta, tenendo conto della qualità della prestazione richiesta, delle sue modalità di esecuzione, della limitatezza del tempo, dell’esiguità della spesa per tale motivo viene consultata in via prioritaria l’impresa che eventualmente sia presente sul cantiere ove debbano svolgersi i lavori in economia o nelle vicinanze a condizione che offra condizioni tecnico-economiche congrue e possegga i requisiti per la realizzazione dell’opera.
9) Ove durante l’esecuzione dei lavori in economia la somma impegnata si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva, per chiedere l’autorizzazione sulle eccedenza di spesa,: In nessun caso comunque la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata aumentata del 20%
10) Per altri casi particolari non previsti nel presente regolamento, si fa riferimento agli artt. 145 e 148 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554 e ss.mm. ii.
11) La seduta di gara è presieduta dal dirigente del settore o dal responsabile del servizio competenti con l’assistenza di due testi in seduta pubblica e del suo esperimento viene redatto un apposito verbale, da approvare con la determinazione di aggiudicazione definitiva.
12) Per quanto riguarda i lavori di urgenza e di somma urgenza e le relative procedure , si rinvia a quanto disposto dagli artt 146 e 147 del DP.R. 21 dicembre 1999 n° 554 e ss.mm. ii. , nonché al successivo articolo 26;
Art 26 - Provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Nelle ipotesi di lavori di somma urgenza che “non consentono alcun indugio” sono esclusivamente disposti nei casi in cui occorre effettivamente ovviare ad un grave e immediato pericolo. La ricorrenza delle suindicate circostanze deve essere verificata dal responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato dell’accertamento – sopralluogo. Le opere da eseguirsi devono essere di natura provvisionale ma non si esclude che possano essere anche definitive, quando, in relazione ai costi, siano da considerarsi economicamente convenienti e volte alla conservazione del valore del bene pubblico o a garantire un pubblico servizio.
2. A titolo orientativo e di indirizzo si indicano i casi che possono presentare le citate caratteristiche:
Transennamenti, puntellamenti, demolizioni di strutture pericolanti, sgomberi, rimozione di materiali franati, colmamenti di voragini;
Ripristini statici strutturali e impermeabilizzazioni;
Ripristino di condotte idriche e di reti fognarie, limitatamente alle opere indispensabili alla
salvaguardia dell’igiene pubblica;
Apertura di piste provvisorie o ripristino provvisorio del transito;
Disgaggio di massi pericolanti;
Arginature provvisorie.
Art. 27 Forma del contratto
1) Per l’esecuzione delle spese in economia di importo superiore a 50.000,00 Euro (I.V.A. esclusa), si procede alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa.
2) Per l’esecuzione delle spese in economia di importo compreso tra i 20.000,00 euro ed i 50.000,00 Euro (IVA esclusa) si procede alla stipula del contratto per mezzo di scrittura privata, da registrarsi in caso d’uso.
3) Per l’esecuzione delle spese in economia di importo inferiore a quello di cui al precedente comma, non si procede alla stipula del contratto, il quale si perfeziona semplicemente con l’acquisizione, agli atti del Comune dell’offerta e con la ricezione da parte della ditta della comunicazione del Responsabile del Procedimento di affidamento del lavoro.
4) La determinazione ( nel caso in cui non si proceda alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa o a mezzo di scrittura privata) od il contratto di cottimo fiduciario, ambedue aventi ad oggetto l’affidamento alla ditta di fiducia del lavoro, devono contenere:
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’art. 137 DEL d. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e ss.mm.ii. .
g) il luogo e l’ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.
5) I prezzi indicati nei preventivi di lavoro devono essere sottoposti al visto di congruità ai sensi delle vigenti disposizioni.
6) gli aspetti esecutivi dell’atto di cottimo sono di norma disciplinati da un disciplinare tecnico o capitolato speciale, allo stesso allegato, redatto seguendo le prescrizioni di cui all’art. 45 del D.P.R. 554/1999 e ss.mm.ii. Nel capitolato potrà altresì essere prevista la conclusione di contratti “aperti” per lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, concernenti una pluralità di immobili, con distinti interventi manutentivi, ovvero la ripetizione delle prestazioni fino al raggiungimento del limite annuale di spesa.
7) Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione nelle forme di legge.
Art. 28 - Garanzie
1. Le ditte affidatarie dei lavori in economia sono, di norma, esonerate dalla costituzione delle garanzie fideiussorie a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto, salva diversa decisione del responsabile del procedimento.
2. Quando l’ammontare dell’affidamento supera la somma di 50.000,00 Euro, sorge l’obbligo della costituzione della garanzia fideiussoria definitiva da parte della ditta appaltatrice, nella misura del 10% dell’importo contrattuale (IVA esclusa).
3. La determinazione di approvazione della lettera di invito e degli atti di gara può stabilire l’esenzione dalla presentazione delle coperture assicurative previste dall’art. 103 del D.P.R. 554/1999 e ss.mm.ii.-
Art. 29 - Requisiti delle ditte esecutrici
1. Ai sensi dell’art. 125, c. 12 del D.Lgs 12-04-2006, n. 163 e ss.mm.ii., l’affidatario dei lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale stabiliti dalle norme di legge, nonché di quelli di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. La verifica dei requisiti viene effettuata mediante acquisizione del certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondenti ai lavori da eseguire.
Art. 30 - Subappalto
1. L’affidamento di singole lavorazioni da parte del cottimista nei confronti di altre imprese subcontraenti è soggetto alla disciplina legislativa in materia di subappalto.
2. Gli adempimenti obbligatori in tema di subappalto previsti dalla normativa in sede di partecipazione alla gara devono manifestarsi al momento della accettazione della proposta contrattuale dell’Amministrazione.
3. Per l’accertamento dei requisiti delle ditte subappaltatrici si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 29.
Art. 31 -Piani di sicurezza
1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo fiduciario va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall’art. 131 del D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 14-08-1996 n° 494 e ss.mm.ii-
Art. 32 - Contabilità delle spese in economia
1. La spese eseguite in economia sono contabilizzate nel rispetto di quanto disposto dagli artt. da 176 a 182 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554 e ss.mm.ii.-
2. Per i lavori l’atto di liquidazione da parte del responsabile del procedimento della fattura o nota ha gli effetti anche di attestazione implicita, dell’avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto, a meno che non sia espressamente previsto il certificato di conformità, anche per fasi, o il collaudo.
Art. 33 - Esecuzione del contratto
1. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione dei contratti ed eventualmente collabora, a tale scopo, con il direttore dei lavori.
2. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, la Stazione Appaltante si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e del risarcimento dei danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno, previa diffida.
Art. 34 - Liquidazione spese in economia
1. Le spese in economia, sia quelle effettuate con il sistema dell’amministrazione diretta, sia quelle con il sistema del cottimo fiduciario, sono liquidate con atto del dirigente o del caposervizio competenti con le modalità stabilite dalle vigenti norme di legge e del Regolamento comunale di contabilità.
2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori e delle forniture e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.
3. Le liquidazioni potranno essere eseguite anche in acconto, restando comunque esclusa qualunque forma di anticipazione.
Art. 35 - Pagamento spese in economia
1. Sulla base delle spese in economia liquidate ai sensi precedente art. 34, il responsabile del servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità.
2. I fondi necessari per la realizzazione dei lavori in economia possono essere anticipati con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.
Art. 36 - Rinvio e abrogazioni
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale in materia di spese in economia.
2. E’ sempre fatta salva l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 41 del R.D. n. 827/1924.
TITOLO III
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI
Art. 37 -
1. Il presente Titolo disciplina il conferimento degli incarichi per l’espletamento, nell’interesse e per conto del Comune, delle attività definibili esercizio delle professioni intellettuali di cui agli articoli da 2229 a 2238 del Codice Civile (per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge) entro i limiti delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.
2. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 90 e seguenti del D.lgs 163/2006.
3. Tale istituto è di natura non ordinaria, rispetto all’impiego di dipendenti dell’amministrazione, ed il ricorso ad esso deve essere adeguatamente motivato.
4. Rientrano inoltre nella presente disciplina gli incarichi per attività di studio, ricerca e consulenza che si concretizzano in prestazioni finalizzate all’individuazione tecnica e tecnologica, ad attività formativa specializzata nonché all’acquisizione di pareri, di dati tecnici, analisi specialistiche, informazioni riscontri, verifiche, controlli ed altri elementi non utilmente ottenibili con altri mezzi, necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
Art. 38 - . Ammissibilità degli incarichi
1. Il Comune utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne.
2. Il ricorso a consulenza esterna può essere disposto:
a) nei casi previsti dalla Legge e dallo Statuto;
b) per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi del conferimento di incarichi ad alto contenuto di professionalità non presente o comunque non disponibile nell'organico dell'Ente, previa dichiarazione scritta del dirigente responsabile;
c) impossibilità di svolgere l'attività con il personale interno in relazione ai tempi di realizzazione dell'obiettivo;
d) quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza o di sicurezza pubblica, opportunamente attestate dal dirigente responsabile, non sia possibile o
sufficiente l'apporto degli uffici dell'Ente.
3. L'attribuzione di incarichi di prestazioni professionali è disposto con carattere di eccezionalità ed è subordinato alla disponibilità finanziaria e alla dimostrazione della ricorrenza della fattispecie sopra descritte e dei motivi che inducono a scegliere il consulente, attestata dal dirigente del servizio competente.
Art. 39 - Soggetti degli incarichi
1. Gli incarichi possono essere conferiti:
a) alle Università o alle loro strutture organizzative anche interne;
b) ad istituti o Enti a partecipazione pubblica che, per le loro caratteristiche, diano specifico affidamento circa lo svolgimento dell'incarico loro assegnato;
c) ai professionisti o a gli studi associati professionali nonché a soggetti cui sia
notoriamente riconosciuta una specifica esperienza e/o competenza;
d) a soggetti in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell’incarico.
2. Al conferimento dell'incarico, come più avanti precisato, si procede mediante sottoscrizione di apposita convenzione normata secondo quanto previsto dagli art. 2230 e successivi del Codice Civile, relativi ai rapporti di collaborazione professionale.
Art. 40 - Modalità di scelta dei soggetti
1. Per l'affidamento di incarichi professionali ai soggetti indicati nei precedenti articoli l’Ente ricorre ad avviso di selezione pubblica per il quale il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, ivi comprese la pubblicazione all'albo pretorio, sul sito Internet dell’Amministrazione, nonché agli ordini ed ai collegi professionali della Provincia.
2. L'avviso predisposto dal Dirigente competente deve riportare:
a) le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione;
b) l’indicazione dei requisiti professionali ritenuti necessari;
c) curriculum professionale contenente
l'indicazione degli studi compiuti, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e/o delle personali attitudini, con particolare riferimento al triennio precedente.
d) Compenso .
3. Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti devono essere allegate la scheda informativa ed i "curricula" di ciascun componente, e deve altresì essere indicato un coordinatore responsabile, iscritto all'Albo professionale da almeno cinque anni. Potrà essere
segnalata la eventuale presenza di collaboratori dipendenti non associati, che abbiano conseguito la laurea da meno di tre anni.
4. La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento.
5. Le domande incomplete di documentazione possono essere sanate entro i dieci giorni dalla notifica della comunicazione.
6. Resta ferma la possibilità di avvalersi di soggetti prequalificati e preselezionati sulla base di elenchi di idonei al conferimento di incarichi predisposti in sede di programmazione annuale delle attività.
Art. 41 - Affidamento degli incarichi
1. L'incarico ai partecipanti alla selezione è attribuito con Determinazione Dirigenziale con criteri di rotazione, tenendo conto, con riferimento alle caratteristiche dell'incarico:
a) dell'attitudine e/o esperienza risultanti dal curriculum;
b) dalla opportunità di promuovere giovani professionalità (con anzianità di attività o di iscrizione in albi, inferiore ad anni CINQUE).
c) dei casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
d) della necessità di evitare il cumulo degli incarichi.
2. Il procedimento per l'affidamento di un incarico professionale è promosso dal Dirigente responsabile del Servizio interessato indicando tutti gli elementi contrattuali previsti dal presente regolamento nonché la spesa presunta. L'atto di affidamento dell'incarico deve indicare gli elementi giustificativi della scelta, con menzione espressa della qualificazione, dell'esperienza professionale dell'incaricato oltre al compenso previsto, le modalità di pagamento, le forme di controllo sullo svolgimento dell’incarico affidato e il termine di esecuzione dell'incarico.
Art. 42 - Modalità di svolgimento degli incarichi
1. Ai fini dell'espletamento dell'incarico al professionista può essere conferita la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti nonché all'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi, basidati e risorse hardware e software del Comune e di sentire i Dirigenti responsabili ed il personale degli uffici.
2. Per l'espletamento dell'incarico può essere previsto che l'incaricato possa avvalersi di uno o più collaboratori di sua fiducia pur rimanendo unico referente della responsabilità dell'incarico conferitogli e senza che ciò comporti ulteriore spesa per l'Ente oltre a quanto concordato contrattualmente.
3. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.
4. Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione delle prestazioni affidategli nei termini e secondo quanto stabilito nel contratto con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, il Comune può revocare l’incarico dopo aver contestato l'inadempienza all'interessato a mezzo lettera raccomandata A.R. e pagando il compenso dovuto per l’opera prestata, se si ritenga comunque utile, fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca.
Art. 43 - Corrispettivi per gli incarichi
1. Può essere previsto, in via preventiva, nel contratto il rimborso di spese effettivamente sostenute e rendicontate. Il pagamento dei corrispettivi stabilito dal contratto viene effettuato di norma al termine dell'incarico.
2. L'atto di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga frazionatamente corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico.
Artt. 44 - Registro degli incarichi
1. E’ istituito, anche con procedura informatizzata, un registro degli incarichi nel quale devono essere annotati in modo cronologico e con numerazione annuale tutti gli incarichi conferiti con indicazione, per ciascun incarico, del soggetto incaricato, dell’oggetto dell’incarico, della durata prevista per l’espletamento, del corrispettivo dovuto e degli estremi dell’atto di incarico con possibilità di eventuali annotazioni circa l’espletamento dello stesso.
2. A corredo del registro di cui al precedente comma deve risultare un elenco in ordine alfabetico dei soggetti annualmente incaricati, con indicazione per ognuno dell’oggetto dell’incarico, del relativo corrispettivo e della durata.
3. Copia dell’elenco di cui al precedente comma è presentato al Consiglio in occasione del conto consuntivo dell’esercizio di competenza ed è pubblicato sul sito internet del Comune..


TITOLO IV
AFFIDAMENTO
DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
ATTINENTI AI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA
DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO.
Art. 45 -
1. Il presente titolo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, disciplina le procedure che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 62, 1 comma, del DPR n. 554/99, dovranno essere applicate nell’affidamento di incarichi professionali esterni di importo inferiore a 100.000,00 euro attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria meglio precisati nell’art. 48.
Art. 46 - Presupposti dell’affidamento
1. Ai sensi dell’art 90, comma 1°, del D.Lgs. 163/2006 è possibile conferire gli incarichi di cui al successivo art. 48, quando sussistano le condizioni che legittimano l’affidamento esterno stabilite dall’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 ai soggetti di cui al comma 1 lettere d) e), f), g), h) del citato art. 90 e precisamente:
- lett. d): liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla L.23.11.1939 n° 1815 e successive modificazioni;
- lett. e): società di professionisti;
- lett. f): società di ingegneria;
- lett. g): raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e),ed f);
- lett. h): consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.
2. La sussistenza dei presupposti di ammissibilità al ricorso a professionisti esterni viene certificata dal Responsabile del Procedimento (art. 8 comma 1 lett. d) del DPR n. 554/99).
Art. 47 - Programmazione degli incarichi da affidare
1. Conformemente ai principi della programmazione delle opere pubbliche stabiliti all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e unitamente all’elenco annuale dei lavori da effettuare sono individuati gli incarichi professionali che il Comune intende conferire affinché i soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento facciano richiesta di invito alla procedura di selezione.
Art. 48 - Servizi oggetto di affidamento
1. I servizi oggetto di affidamento, alle condizioni di cui al precedente art. 46, sono quelli previsti dall’art. 50 del DPR n. 554/99 e precisamente:
A) Incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
B) Attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione quali:
a) Prestazioni professionali speciali;
b) Prestazioni accessorie.
2. I servizi di cui al precedente punto B), a titolo indicativo e non esaustivo, sono i seguenti:
a) Supporto nella redazione ed approvazione del piano triennale;
b) Redazione studi di fattibilità;
c) Redazione calcoli statici;
d) Incarichi di direzione lavori e connesse attività di collaborazione;
e) Incarichi per la sicurezza dei cantieri (Responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di
progettazione ed esecuzione);
f) Incarichi di assistenza di cantiere;
g) Incarichi di collaudo di opere pubbliche;
h) Incarichi topografici (Rilievi, frazionamenti ecc.);
i) Incarichi geologici e geognostici;
l) Analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche ecc.;
m) Consulenze naturalistiche, artistiche, storiche ecc.;
n) Altri incarichi di supporto al Responsabile Unico del procedimento nelle fasi di
progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici.
3. Le progettazioni definitive ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento.
Art. 49 - Contenuto minimo dell’avviso
1. L’avviso di selezione deve contenere gli elementi essenziali della prestazione e il relativo importo presunto, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico, il termine di ricezione delle offerte, i requisiti di partecipazione, gli elementi di valutazione e i relativi punteggi, nonché ogni altro ulteriore elemento di cui all’art. 63 del DPR 554/99 ritenuto utile.
Art. 50 - . Requisiti minimi di partecipazione e cause di esclusione
1. Nell’avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti che consentano al soggetto partecipante, tramite il curriculum, la dimostrazione del possesso di un’esperienza adeguata rapportata alla tipologia e all’importo dell’incarico.
2. Per quanto riguarda i limiti alla partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi oggetto del presente regolamento si applicano gli articoli 51,52, 53 e 54 del D.P.R. 554/99.
3. Nell’avviso potrà farsi ricorso a procedura di gara ristretta, invitando a presentare successiva offerta un numero limitato di soggetti, purché sia garantita una adeguata ed effettiva concorrenza.
Art. 51 - Elementi di valutazione
1. Gli incarichi sono conferiti, con determina del Responsabile Settore competente, contenente la motivazione del conferimento al professionista sulla base dei seguenti elementi che, unitamente all’indicazione dei relativi punteggi, sono indicati nel bando:
competenze specifiche e livello professionale determinate sulla base dei curricula dei
candidati;
validità delle soluzioni progettuali proposte;
rotazione degli incarichi, che si concretizza nell’affidamento di non più di un incarico
all’anno allo stesso professionista;
preferenza, a parità di altre condizioni, per i soggetti con anzianità di iscrizione in albi inferiore
ad anni 5 (cinque);
idoneità delle metodologie progettuali applicate;
consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
piano di lavoro e tempi di realizzazione;
attrezzature tecniche e supporti tecnici utilizzati;
composizione e organizzazione del gruppo di lavoro;
incarichi precedentemente svolti per prestazioni analoghe a quelle oggetto di affidamento;
compenso calcolato sulla base della quantità di risorse umane che saranno impiegate.
A tal fine nell’offerta economica è inclusa una “Tabella di impiego del personale”, che indichi l’impegno (in ore/giorno/mese/uomo) previsto per ciascuno degli specialisti del gruppo di lavoro, ed una “Tabella dei compensi” che indichi il compenso richiesto per ciascuno specialista (in euro all’ora/giorno/mese/uomo).
2. Il Responsabile del Procedimento, avvalendosi del proprio ufficio, valuta, tramite la domanda ed il curriculum presentati, l’esperienza e la capacità professionali del progettista, motivandone la scelta in relazione al singolo progetto da affidare. La motivazione è pubblicizzata secondo le modalità descritte nel successivo art. 52 lett. B). Successivamente il responsabile del procedimento verifica i requisiti professionali dichiarati dall’affidatario in sede di presentazione dell’offerta.
Art. 52 - . Forme di pubblicità dell’affidamento dei servizi
1. Ai sensi dell’art. 62, 1° comma, del DPR n. 554/99 sono previste due forme di pubblicità:
A) Pubblicità relativa all’esigenza di acquisire le prestazioni dei servizi da affidare.
- Annualmente attraverso la pubblicazione di un elenco degli incarichi da conferire in rapporto alle opere contenute nell’elenco annuale dei lavori nonché per lavori di importo inferiore ai 100.000 euro. Tale elenco ha funzione esclusivamente di pubblicità-notizia e non è vincolante per l’Amministrazione.
- Per ogni singolo incarico o gruppi di incarichi omogenei attraverso la pubblicazione di un bando sulla base del quale i professionisti interessati presentano la loro candidatura:
B) Pubblicità relativa all’avvenuto affidamento unitamente alle motivazioni da espletare entro 15 giorni.
2. Entrambe le forme di pubblicità sono effettuate mediante affissione all’Albo pretorio del Comune e pubblicazione sul sito Internet per almeno 26 giorni.
Art. 53 - Corrispettivi
1. Il Responsabile Unico del Procedimento deve calcolare il compenso in riferimento ai valori di mercato della prestazione ed alla qualità e quantità delle risorse che saranno impiegate.
Art. 54 - Convenzioni / lettere di incarico
1. Si procede alla stipula della convenzione d’incarico in forma di scrittura privata, prevedendo le seguenti condizioni di contratto, da determinare di volta in volta in rapporto alla specifica prestazione, secondo le valutazioni del dirigente competente:
- Specificazione di dettaglio dell’oggetto della prestazione (con riferimento al documento preliminare alla progettazione);
- Corrispettivo computato sulla base dell’offerta economica;
- Sconti (da determinarsi nella misura massima prevista dalla legge);
- Previsione delle garanzie assicurative previste dalle normative vigenti;
- Previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell’incarico per inadempimenti e/o ritardi;
- Previsione di clausole risolutive espresse;
- Clausola arbitrale;
- Obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
- Clausole riferite alla specificità della prestazione;
2. Per incarichi di importo inferiore a 20.000 euro si procede all’affidamento del servizio mediante lettera d’incarico sottoscritta per accettazione dal professionista incaricato.
3. Tale lettera d’incarico deve contenere, in linea di massima, gli elementi contrattuali sopra indicati per le convenzioni relative ad incarichi di cui al comma 1.
4. I contratti sono soggetti a registrazione in caso d’uso e sono repertoriati presso l’ufficio competente su apposito Registro Affidamenti con l’indicazione del soggetto aggiudicatario, dell’oggetto, della natura, del corrispettivo e degli estremi dell’atto di affidamento.
Art. 55 - Affidamento “in economia” dei servizi tecnici
1. Fermo restando che l’affidamento dei Servizi Tecnici è sottoposto a specifica ed autonoma disciplina come richiamata all’’art. 45 del presente Regolamento, per gli incarichi di cui al precedente art. 48 il cui valore di stima, al netto di IVA, sia inferiore ad euro 20.000,00 la scelta del Tecnico è effettuata direttamente dal Responsabile del Procedimento (o Responsabile apicale) sulla base degli elementi di valutazione di cui all’art. 51, da assumersi in relazione allo specifico incarico da affidare.
Art 56 – Entrata in vigore e abrogazioni.
1. Il presente Regolamento Parte I^ entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore tutte le precedenti disposizioni comunali che risultino in contrasto o incompatibili sono abrogate.