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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1
Campo di applicazione Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98. Al fine di cui al comma precedente valgono le definizioni indicate dalla L. 447/95 e dai relativi decreti attuativi. Art.2
Limiti e definizioni Con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione assoluti e differenziali, i valori di attenzione ed i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14.11.97. Le attività rumorose di carattere permanente regolamentate dalle presenti normative sono quelle attività di carattere aziendale e produttivo con l’esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi. Le attività rumorose di carattere temporaneo regolamentate dalle presenti normative sono attività limitate nel tempo, quali manifestazioni, spettacoli e cantieri, che possono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 con le modalità previste dal presente regolamento. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 215/99 in merito ai requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo. Resta altresì salvo quanto stabilito dal successivo art. 18 per le altre attività rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque qualsiasi altra attività potenzialmente rumorosa e svolta a fini privati. Le attività rumorose di carattere permanente o temporaneo di cui ai successivi Titolo II e III devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione, qualora la medesima avvenga successivamente all’entrata in vigore del Piano stesso. Per le attività rumorose preesistenti all’entrata in vigore del Piano di classificazione Acustica, i limiti di emissione e di immissione attribuiti alle singole zone sono vincolanti dalla data di sei mesi dopo l’entrata in vigore del P.C.C.A., fatto salvo quanto previsto dall’articolo successivo. Art.3
Piani Aziendali di Risanamento Acustico Le imprese che esercitano attività rumorose di carattere permanente che alla data di entrata in vigore del P.C.C.A. non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso introdotti, devono presentare al Comune, entro sei mesi dall’entrata in vigore del P.C.C.A., apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico, con le modalità indicate dall’art. 11 della L.R. 12/98 . Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti. Tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico. La mancata presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico nei termini previsti dal comma 1 comporta l’obbligo di adeguamento ai limiti stabiliti dal P.C.C.A. nei termini previsti dal medesimo comma 1 e l’applicazione delle sanzioni di cui ai successivi artt. 20 comma 1 e 21. |


