TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1
Campo di applicazione Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98. Al fine di cui al comma precedente valgono le definizioni indicate dalla L. 447/95 e dai relativi decreti attuativi. Art.2
Limiti e definizioni Con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione assoluti e differenziali, i valori di attenzione ed i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14.11.97. Le attività rumorose di carattere permanente regolamentate dalle presenti normative sono quelle attività di carattere aziendale e produttivo con l’esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi. Le attività rumorose di carattere temporaneo regolamentate dalle presenti normative sono attività limitate nel tempo, quali manifestazioni, spettacoli e cantieri, che possono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 con le modalità previste dal presente regolamento. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 215/99 in merito ai requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo. Resta altresì salvo quanto stabilito dal successivo art. 18 per le altre attività rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque qualsiasi altra attività potenzialmente rumorosa e svolta a fini privati. Le attività rumorose di carattere permanente o temporaneo di cui ai successivi Titolo II e III devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione, qualora la medesima avvenga successivamente all’entrata in vigore del Piano stesso. Per le attività rumorose preesistenti all’entrata in vigore del Piano di classificazione Acustica, i limiti di emissione e di immissione attribuiti alle singole zone sono vincolanti dalla data di sei mesi dopo l’entrata in vigore del P.C.C.A., fatto salvo quanto previsto dall’articolo successivo. Art.3
Piani Aziendali di Risanamento Acustico Le imprese che esercitano attività rumorose di carattere permanente che alla data di entrata in vigore del P.C.C.A. non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso introdotti, devono presentare al Comune, entro sei mesi dall’entrata in vigore del P.C.C.A., apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico, con le modalità indicate dall’art. 11 della L.R. 12/98 . Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti. Tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico. La mancata presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico nei termini previsti dal comma 1 comporta l’obbligo di adeguamento ai limiti stabiliti dal P.C.C.A. nei termini previsti dal medesimo comma 1 e l’applicazione delle sanzioni di cui ai successivi artt. 20 comma 1 e 21. TITOLO II
ATTIVITA’ DI CARATTERE PERMANENTE Art. 4
Definizioni Attività Rumorosa a carattere permanente: qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee ma ripetitive che abbiano una durata superiore a 20 giorni per anno che sia causa di introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo, dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
Art. 5
Valutazione previsionale d’impatto acustico e nulla osta acustico I seguenti soggetti che intendono richiedere atti abilitanti espressi o che presentino denuncie di inizio attività relative alle casistiche di cui all’art. 8, comma 2 e comma 4 della L. 447/95:
La presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. 534 del 28.05.1999 costituisce elemento essenziale per il rilascio dell’atto abilitante espresso di cui al comma precedente e condizione indispensabile per l’efficacia nelle D.I.A..
Per le attività commerciali artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi di cui all’art. 2 la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività, da redigere con i contenuti di cui alla DGR 534/99. Per le attività che utilizzano apparecchi rumorosi anche non strettamente finalizzati all’attività o di analoga tipologia, la valutazione previsionale di impatto acustico deve essere prodotta a cura della Ditta installatrice in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della L. 46/90, prima della messa in esercizio dell’apparecchiatura stessa. Le aziende che esercitano attività di cui all’art. 8, comma 4 della L. 447/95 sono sottoposte al rilascio del nulla osta acustico ai sensi dell’art. 8, comma 6 della suddetta L. 447/95. In tali casistiche la valutazione previsionale di impatto acustico al momento della richiesta dell’atto abilitante espresso per l’esercizio dell’attività è trasmessa dalla Direzione preposta alla Direzione Ambiente, titolare per il rilascio del nulla osta acustico. Art. 6
Valutazione previsionale di clima acustico I soggetti che intendono richiedere atti abilitanti espressi o che presentino denunce di inizio attività relative alle seguenti casistiche di cui all’art. 8, comma 3 della L. 447/95:
sono tenuti a presentare in allegato la relazione previsionale di clima acustico, con le modalità indicate dalla D.G.R. 534/99.
Per le opere pubbliche o comunque sottoposte alla disciplina della D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, relative agli interventi di cui al comma 1, la relazione previsionale di clima acustico di cui sopra deve essere presentata in due fasi distinte:
TITOLO III
ATTIVITA’ TEMPORANEE Art. 7
Definizioni Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili quali, ad esempio, quelle esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell’attività principale autorizzata o presso circoli privati, allorquando esse nell’arco dell’anno solare non superino le 20 giornate, una frequenza settimanale pari a 2 volte e che non si protraggano per più di tre giorni consecutivi.
Sono analogamente da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate nell’ambito di manifestazioni sportive che si svolgono in spazi dedicati e non e quelle (serate musicali, comizi, utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione) esercitate presso feste popolari o partitico-popolari, manifestazioni musicali, luna park ed assimilabili quando la durata complessiva delle manifestazioni non superi le 20 giornate nell’arco di un anno, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe.
Sono da escludersi le attività del genere soprariportato che siano ripetitive e/o ricorrenti e che abbiano una durata complessivamente superiore a 20 giorni l'anno, ovvero quelle attività inserite nell’ambito di processi produttivi svolte all’interno dell’area dell’insediamento. Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili di cui alla successiva Sezione I.
Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all’esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo, imprenditoriali e no, di cui ai precedenti commi, al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22,00 e per un arco temporale non superiore, comunque, alle 5 ore giornaliere complessive.
Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone in cui sono ubicate dal P.C.C.A. Qualora tali attività possano superare i limiti sopraindicati, in seguito a particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, deve essere richiesta preventiva autorizzazione in deroga.
Per tutte le attività sopra descritte è necessario ottenere l’autorizzazione in deroga di cui all’art. 13 L.R. 12/98 con le modalità di cui al successivo art. 8.
Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l’esposizione al rumore degli ambiente abitativi limitrofi.
Art. 8
Deroghe Le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla L. 447/95 e dai suoi provvedimenti attuativi, sono rilasciate caso per caso dal Settore Ambiente del Comune di Castelnuovo Magra, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilitàprevia domanda da presentarsi nei termini e con le modalità di seguito indicate, previo parere della A.R.P.A.L. della Spezia. Le domande per ottenere le autorizzazioni in deroga, redatte utilizzando l’apposita documentazione allegata al presente regolamento, devono essere presentate almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’attività al Settore Ambiente, con le modalità previste dal presente regolamento. Il termine di 20 giorni di cui al comma precedente costituisce il termine per la conclusione del procedimento da parte dell’Amministrazione Comunale, fatta salva l’interruzione dello stesso a termine di Legge. Nel caso di attività temporanee che si svolgano in prossimità di asili, scuole, ospedali e case di cura le domande di autorizzazione in deroga devono essere comunque presentate 45 giorni prima dell’inizio dell’attività. E’ facoltà del Settore Ambiente nell’ambito del procedimento di autorizzazione in deroga richiedere specifici piani di monitoraggio del rumore a carico del richiedente la medesima autorizzazione. Sezione I - Cantieri edili, stradali e assimilabili Art. 9
Impianti e attrezzature In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità nell’ambiente circostante e soprattutto nei confronti di soggetti disturbabili. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. Art. 10
Emergenze e pubblici servizi Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente e/o la fornitura dell’erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, interventi inderogabili su sistemi viari ecc.) e in situazioni di pericolo per l’incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l’ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, dietro semplice presentazione di comunicazione scritta al competente settore. Sezione II - Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto
Art. 11
Autorizzazioni Per spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto che si svolgano per più di 3 giorni e che si collochino al di fuori delle aree destinate a tali attività nel piano di classificazione acustica, occorre presentare richiesta di autorizzazione in deroga, utilizzando la modulistica predisposta dal Settore Ambiente e almeno 45 giorni prima l’inizio dell’attività. Gli spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto che abbiano una durata inferiore ai 3 giorni devono presentare una comunicazione al Settore Ambiente da conservare in copia nel luogo dove si tiene l’iniziativa e che sostituisce l’autorizzazione in deroga. TITOLO IV
ALTRE ATTIVITA’ RUMOROSE Art. 12
Macchine da giardino L’uso di macchine e impianti rumorosi per l’esecuzione dei lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Il sabato e i giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Le macchine e gli impianti in uso per l’esecuzione dei lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l’inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale, in vigore da più di tre anni. Art. 13
Allarmi acustici Per l’emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tali emissioni non può superare i 15 minuti totali di attivazione (comprensivi della pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento), sia nel periodo di riferimento diurno che notturno. Art. 14
Altre attività L’esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorosa, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto: o dalle ore 7 alle ore 20 - dal 1° aprile a tutto il 30 settembre;
o dalle ore 8 alle ore 20 - dal 1° ottobre a tutto il 31 marzo.
Le suddette attività non possono svolgersi la domenica e nei giorni festivi.
TITOLO V
CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI Art. 15
Controlli Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza del Settore Ambiente del Comune di Castelnuovo Magra, del Corpo di Polizia Municipale e dell’A.R.P.A.L.. A tale proposito: c. il Corpo di Polizia Municipale effettua prioritariamente i controlli relativi al rumore prodotto da:
§ pubblici spettacoli,
§ circoli privati,
§ pubblici esercizi,
§ alberghi,
§ attività commerciali;
§ attività industriali,
§ attività artigianali,
§ attività sportive,
§ infrastrutture di trasporto.
L’A.R.P.A.L. e il Corpo di Polizia Municipale, in quanto organi accertatori, provvedono ad effettuare le misurazioni fonometriche, ad elevare sanzioni (ove dovute) e ad inviare a mezzo fax e per posta alla Direzione Ambiente un rapporto con l’indicazione dei rilievi fonometrici effettuati nonché di eventuali misure da adottare.
Art. 16
Sanzioni Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della L. 447/1995 e dall’art. 15 della L.R. 12/98. Il mancato rispetto delle norme di cui all’art. 12, 13 e 14 del presente regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 7/bis della L. 267/00, con le seguenti modalità:
Art. 17
Sospensione delle attività Le autorità competenti - A.R.P.A.L. e Corpo di Polizia Municipale – nel caso in cui verifichino, tramite apposite misurazioni, il mancato rispetto dei valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comminare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, provvederanno a trasmettere il risultato di dette misurazioni alla Direzione Ambiente che emanerà o proporrà i provvedimenti consequenziali. In particolare il titolare dell’attività sanzionata verrà diffidato dal proseguire l’attività senza rispettare i limiti di legge e a comunicare alla Direzione Ambiente quali provvedimenti abbia posto in essere per ottenere tale obiettivo. Qualora a seguito della diffida di cui al comma precedente l’attività continui a superare i valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti concessi in deroga ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, l’Amministrazione Comunale oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente regolamento, potrà disporre la sospensione dell’attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all’esercizio fino all’avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa. In particolare, la dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto di limiti fissati dalla normativa, dovrà avvenire con la presentazione della documentazione di seguito elencata: a. dichiarazione sostituiva di atto notorio redatta dal titolare dell’attività, secondo il modello prestampato al presente regolamento);
b. valutazione di impatto acustico, se prevista per quel tipo di attività e se non già prodotta in fase di autorizzazione o di D.I.A., redatta da tecnico competente in acustica;
c. relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.
La sospensione e la successiva riapertura dell’attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all’esercizio sono di competenza del settore responsabile del procedimento autorizzativo o titolata a ricevere la D.I.A., dietro parere scritto del Settore Ambiente. La riapertura potrà avvenire anche con modifiche all’orario di esercizio dell’attività, allo scopo di tutelare il riposo notturno.
E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili e urgenti. Art. 18
Istanze e segnalazioni di disturbo Per segnalare situazioni di disturbo legate all’inquinamento acustico i cittadini singoli o associati possono rivolgersi al Comando Polizia Municipale o al Settore Ambiente del Comune di Castelnuovo Magra (All. ___ ) Art. 19
Abrogazione di norme Sono abrogate le norme regolamentari di Polizia Municipale che siano incompatibili con il presente regolamento. Art. 20 Allegati Gli allegati al presente regolamento sono da considerarsi modelli indicativi ed esplicativi per la presentazione della documentazione richiesta e non costituiscono parte integrante al presente atto. La loro modifica è sempre possibile con atto dirigenziale. |







