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Per le opere pubbliche o comunque sottoposte alla disciplina della D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, relative agli interventi di cui al comma 1, la relazione previsionale di clima acustico di cui sopra deve essere presentata in due fasi distinte:
TITOLO III
ATTIVITA’ TEMPORANEE Art. 7
Definizioni Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili quali, ad esempio, quelle esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell’attività principale autorizzata o presso circoli privati, allorquando esse nell’arco dell’anno solare non superino le 20 giornate, una frequenza settimanale pari a 2 volte e che non si protraggano per più di tre giorni consecutivi.
Sono analogamente da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate nell’ambito di manifestazioni sportive che si svolgono in spazi dedicati e non e quelle (serate musicali, comizi, utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione) esercitate presso feste popolari o partitico-popolari, manifestazioni musicali, luna park ed assimilabili quando la durata complessiva delle manifestazioni non superi le 20 giornate nell’arco di un anno, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe.
Sono da escludersi le attività del genere soprariportato che siano ripetitive e/o ricorrenti e che abbiano una durata complessivamente superiore a 20 giorni l'anno, ovvero quelle attività inserite nell’ambito di processi produttivi svolte all’interno dell’area dell’insediamento. Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili di cui alla successiva Sezione I.
Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all’esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo, imprenditoriali e no, di cui ai precedenti commi, al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22,00 e per un arco temporale non superiore, comunque, alle 5 ore giornaliere complessive.
Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone in cui sono ubicate dal P.C.C.A. Qualora tali attività possano superare i limiti sopraindicati, in seguito a particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, deve essere richiesta preventiva autorizzazione in deroga.
Per tutte le attività sopra descritte è necessario ottenere l’autorizzazione in deroga di cui all’art. 13 L.R. 12/98 con le modalità di cui al successivo art. 8.
Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l’esposizione al rumore degli ambiente abitativi limitrofi.
Art. 8 Deroghe Le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla L. 447/95 e dai suoi provvedimenti attuativi, sono rilasciate caso per caso dal Settore Ambiente del Comune di Castelnuovo Magra, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilitàprevia domanda da presentarsi nei termini e con le modalità di seguito indicate, previo parere della A.R.P.A.L. della Spezia. Le domande per ottenere le autorizzazioni in deroga, redatte utilizzando l’apposita documentazione allegata al presente regolamento, devono essere presentate almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’attività al Settore Ambiente, con le modalità previste dal presente regolamento. Il termine di 20 giorni di cui al comma precedente costituisce il termine per la conclusione del procedimento da parte dell’Amministrazione Comunale, fatta salva l’interruzione dello stesso a termine di Legge. Nel caso di attività temporanee che si svolgano in prossimità di asili, scuole, ospedali e case di cura le domande di autorizzazione in deroga devono essere comunque presentate 45 giorni prima dell’inizio dell’attività. |







