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Indice
Regolamento Attività Rumorose
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Art. 17
Sospensione delle attività
Le autorità competenti - A.R.P.A.L. e Corpo di Polizia Municipale – nel caso in cui verifichino, tramite apposite misurazioni, il mancato rispetto dei valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comminare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, provvederanno a trasmettere il risultato di dette misurazioni alla Direzione Ambiente che emanerà o proporrà i provvedimenti consequenziali.
In particolare il titolare dell’attività sanzionata verrà diffidato dal proseguire l’attività senza rispettare i limiti di legge e a comunicare alla Direzione Ambiente quali provvedimenti abbia posto in essere per ottenere tale obiettivo.
Qualora a seguito della diffida di cui al comma precedente l’attività continui a superare i valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti concessi in deroga ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, l’Amministrazione Comunale oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente regolamento, potrà disporre la sospensione dell’attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all’esercizio fino all’avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.
In particolare, la dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto di limiti fissati dalla normativa, dovrà avvenire con la presentazione della documentazione di seguito elencata:
a. dichiarazione sostituiva di atto notorio redatta dal titolare dell’attività, secondo il modello prestampato al presente regolamento);
b. valutazione di impatto acustico, se prevista per quel tipo di attività e se non già prodotta in fase di autorizzazione o di D.I.A., redatta da tecnico competente in acustica;
c. relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.
La sospensione e la successiva riapertura dell’attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all’esercizio sono di competenza del settore responsabile del procedimento autorizzativo o titolata a ricevere la D.I.A., dietro parere scritto del Settore Ambiente. La riapertura potrà avvenire anche con modifiche all’orario di esercizio dell’attività, allo scopo di tutelare il riposo notturno.
E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili e urgenti.
Art. 18
Istanze e segnalazioni di disturbo
Per segnalare situazioni di disturbo legate all’inquinamento acustico i cittadini singoli o associati possono rivolgersi al Comando Polizia Municipale o al Settore Ambiente del Comune di Castelnuovo Magra (All. ___ )
Art. 19
Abrogazione di norme
Sono abrogate le norme regolamentari di Polizia Municipale che siano incompatibili con il presente regolamento.
Art. 20
Allegati

Gli allegati al presente regolamento sono da considerarsi modelli indicativi ed esplicativi per la presentazione della documentazione richiesta e non costituiscono parte integrante al presente atto. La loro modifica è sempre possibile con atto dirigenziale.