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REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO “VAL DI MAGRA” N. 19
Delib C.C. N° 19 DEL 19/11/2007
INDICE
CAPO I - PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1 – Riferimenti normativi
Art. 2 - Oggetto del regolamento
Art. 3 - Principi ispiratori
Art. 4 – Finalità
CAPO II - ASSETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE
Art. 5 – Assetto istituzionale e organizzativo
Art. 6 – Funzioni dell’ambito territoriale sociale
Art. 7 – Unità di valutazione multisciplinare
Art. 8 - Finanziamento dei servizi sociali
Art. 9 - Volontariato
CAPO III - DESTINATARI E PRESA IN CARICO
Art. 10- Elementi determinanti lo stato di bisogno
Art. 11 – Destinatari di servizi e interventi
Art. 12 – Priorità per la fruizione dei servizi e degli interventi sociali
Art. 13 – Presa in carico e piano individualizzato d’ intervento
CAPO IV - SERVIZI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI
Art. 14 - Caratteristiche e modalità d’ accesso agli interventi di assistenza economica
Art. 15 – Modalità di calcolo
Art. 16 - Motivi di esclusione
Art.17- Interventi economici erogati in forza di legge
Art. 18 – Assistenza domiciliare
Art. 19 - Destinatari
Art. 20 - Prestazioni
Art. 21 - Modalità di accesso al servizio
Art. 22 - Cessazione, sospensione o riduzione del servizio
Art. 23 - Servizi di prossimità
Art. 24 - Partecipazione al costo del servizio
Art. 25 – Affido familiare di minori
Art. 26 - Servizi residenziali e semiresidenziali
Art. 27 - Compartecipazione alla spesa per servizi residenziali e semiresidenziali
Art .28 - Interventi per facilitare l’inserimento occupazionale
Art. 29 – Sostegno socio educativo
Art. 30 – Attività di socializzazione
CAPO V DISPOSIZIONI VARIE
Art. 31 – Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta - azioni di rivalsa per benefici percepiti indebitamente
Art. 32 - Riservatezza dei dati
Art. 33 – Norme finali
Art. 34 – Entrata in vigore
APPENDICE
Riferimenti normativi
Interventi economici
Metodo di calcolo interventi economici continuativi
Metodo di calcolo dell’assistenza domiciliare
Interpolazione lineare
MODULISTICA
Scheda di accesso ai servizi sociali (allegato A)
Istanza unica (allegato B)
Atto di impegno all’affidamento familiare (allegato C)
Atto di consenso all’affidamento familiare (allegato D)
Scheda per parenti tenuti agli alimenti per residenzialita’ (allegato E)


CAPO I
PRINCIPI E FINALITÀ
ART.1 – RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente Regolamento dei servizi socio- assistenziali risponde ai principi della Costituzione e dello Statuto Comunale nonchè alla legislazione nazionale e regionale vigente. In appendice “Riferimenti normativi”
ART.2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dall’ Ambito Territoriale Sociale .
Disciplina inoltre i criteri e le modalità di concessione di benefici e di contributi economici previsti dalle Leggi e dalle disposizioni nazionali e regionali .
ART. 3 - PRINCIPI ISPIRATORI
Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi :
a) rispetto della persona e della sua dignità umana e civile, rispetto della libertà, delle convinzioni personali, politiche e religiose e della riservatezza;
b) rispetto del diritto del cittadino ad avere informazione sui servizi sociali, socio-sanitari, sulle prestazioni di cui è possibile usufruire ,sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni e sulle relative procedure, nonché sulle modalità di erogazione delle prestazioni stesse;
c) adeguatezza dell’ intervento alle specificità del bisogno del cittadino ed alle esigenze familiari,
d) autonomia dell’ intervento sociale, pur nella garanzia del necessario raccordo con altri servizi ;
e) valorizzazione della persona, della famiglia, del volontariato, del privato sociale e del privato con fini di solidarietà sociale, quali soggetti attivi e protagonisti nella realizzazione degli interventi e del sistema dei servizi socio assistenziali e socio-sanitari.
ART. 4 - FINALITÀ’
Il presente Regolamento è rivolto al raggiungimento delle seguenti finalità:
a) prevenire , rimuovere e ridurre, anche in collaborazione con altri servizi e risorse territoriali, le cause di ordine economico, sociale, ambientale e culturale che possono limitare l’inclusione sociale e determinare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell’ambiente di vita;
b) mantenimento delle persone nel proprio cotesto di vita e sociale considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzanti come misure di emergenza ed eccezionalità
c) Attuare, attraverso il Sistema integrato degli interventi sociali e sociosanitari, prestazioni ed interventi sociali e sociosanitari caratterizzati da flessibilità organizzativa, progettualità , personalizzazione e valutazione multidisciplinare del bisogno.
CAPO II
ASSETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE
ART. 5 – ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO
L’ Ambito Territoriale Sociale è la sede per la programmazione e gestione dei servizi sociali di base il cui territorio può comprendere un Comune o più Comuni limitrofi.
Gli Ambiti Territoriali sociali composti da più Comuni svolgono le proprie funzioni in forma associata previa sottoscrizione di atti amministrativi specifici.
Nel territorio della Val di Magra gli Ambiti Territoriali sociali sono tre:
- Ambito Territoriale sociale n. 67 costituito dai Comuni di Ameglia, Castelnuovo Magra, Ortonovo
- Ambito Territoriale Sociale n. 68 costituito dai Comuni di Arcola, Santo Stefano di Magra, Vezzano Ligure
- Ambito Territoriale sociale n. 69: costituito dal Comune di Sarzana
Gli Ambiti Territoriali Sociali n. 67, n.68, n.69 sono ricompresi nel Distretto socio sanitario n. 19 Val di Magra.
La rappresentanza politica degli Ambiti Territoriali Sociali è affidata al Comitato dei Sindaci appartenenti all’Ambito composta dai Sindaci o loro delegati
La componente tecnica è costituita da un coordinatore, da assistenti sociali, operatori e personale amministrativo dei Comuni.
ART. 6 – FUNZIONI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
Gli Ambiti Territoriali Sociali istituiscono in ogni Comune lo Sportello di cittadinanza ove vengono erogate le prestazioni sociali di base :
A - interventi di servizio sociale professionale: informazione, consulenza, percorsi di orientamento, attività di supporto ed accompagnamento
B - servizi, interventi a sostegno della persona e del nucleo familiare:
b.1 - assistenza economica;
b.2 - assistenza domiciliare;
b.3 - interventi di appoggio per la permanenza della persona nel proprio domicilio
b.4 - affido familiare,
b.5 - affido a tempo parziale
b.6 - sostegno socio-educativo,
b.7 - centri diurni polivalenti
b.8 - interventi di socializzazione
b.9 - Inserimenti di minori,anziani,persone svantaggiate e disabili in strutture
residenziali e semiresidenziali
C - attività di prevenzione e recupero sociale:
c.1 – interventi per facilitare l’inserimento occupazionale: inserimenti socio-lavorativi protetti
c.2 - promozione del tempo libero
Lo Sportello di cittadinanza è altresì un punto decentrato delle attività sociosanitarie di competenza dello Sportello Integrato del Distretto sociosanitario.
L’Ambito Territoriale Sociale, nella presa in carico e gestione di casi/situazioni complesse,collabora con il Distretto socio sanitario attraverso le modalità operative dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare
ART. 7 – UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE
L’Unità di Valutazione Multidisciplinare (di seguito U.V.M.) è un gruppo di lavoro che si costituisce per valutare i bisogni socio-sanitari complessi di un cittadino, rispetto ai quali è necessario rispondere con più servizi erogati da strutture organizzative diverse.
L’Unità di Valutazione Multidisciplinare costituisce lo strumento essenziale per garantire la pratica attuazione dell’integrazione tra i servizi distrettuali e i servizi dipartimentali sovradistrettuali, servizi ospedalieri, residenziali e semiresidenziali e servizi sociali, può rappresentare il processo conseguente ad un lavoro di gruppo interistituzionale.
Tende a conseguire i migliori obiettivi di salute attraverso un progetto globale condiviso dal gruppo, utilizzando le risorse ed attuando tutti gli interventi necessari presenti nella rete territoriale.
Gli operatori dei servizi che partecipano all’UVM devono avere mandato per prendere decisioni in merito al progetto di intervento e devono avere un quadro il più possibile aggiornato rispetto alle risorse disponibili di propria competenza.
Apposito Regolamento stabilisce la composizione e la funzionalità dell’UVM.
Può partecipare alle UVM la persona interessata ove possibile, i parenti o il suo tutore, curatore, amministratore di sostegno o chi ne fa le veci e altre persone significative coinvolte a diverso titolo in rapporto alle caratteristiche del bisogno del cittadino.
ART.8 - FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI
Il finanziamento dei servizi sociali avviene in base alle disponibilità di bilancio costituite da finanziamenti comunali, regionali ,statali ed eventuali ulteriori risorse (partecipazione dell’utenza al costo del servizio).
ART. 9 - VOLONTARIATO
L’ Amministrazione Comunale/ Ambito Territoriale Sociale nel riconoscere il valore e l’essenziale contributo del volontariato favorisce la collaborazione con associazioni ed organismi di volontariato, in possesso dei requisiti di legge raccogliendo stimoli, proposte e contenuti per una migliore qualità dei servizi .
CAPO III
DESTINATARI E PRESA IN CARICO
ART. 10- ELEMENTI DETERMINANTI LO STATO DI BISOGNO
Lo stato di bisogno dei cittadini consiste in una condizione di disagio temporaneo o permanente ed è determinato dalla presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
a) condizione d’indigenza o con limitato reddito famigliare che non permette il soddisfacimento dei bisogni primari quali quelli relativi all’alimentazione, alla salute, all’igiene, alla casa, all’abbigliamento, alla scolarizzazione ed alla socializzazione.
b) incapacità totale o parziale di una persona sola a provvedere autonomamente a se stessa e laddove il nucleo famigliare non sia in grado di assicurare l’assistenza necessaria;
c) esistenza di ulteriori problemi,oltre i casi previsti dalle lettere a), b), per i quali le persone singole o i nuclei famigliari siano esposti a rischio di emarginazione e disagio sociale;
d) provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni sociali.
ART. 11 – DESTINATARI DI SERVIZI E INTERVENTI
Accedono ai servizi e alle provvidenze , del sistema integrato di promozione e di protezione sociale tutte le persone residenti nei territori dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale.
I servizi, le prestazioni e le provvidenze di cui al comma 1 sono estesi anche a persone e famiglie presenti nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 3 della Legge Regionale 16/05/2006 n. 12.
ART. 12 – PRIORITA’ PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI
Le priorità per la fruizione dei servizi e degli interventi sociali sono connesse alla presenza del maggior numero di fattori che evidenziano lo stato di bisogno:
· incapacità di provvedere alle proprie esigenze per inabilità
· nuclei monoparentali e persone sole con figli minori a carico
· risorse economiche limitate
· assenza di interventi da parte dello Stato, di altri enti pubblici o privati anche a titolo di indennità;
· assenza di parenti di riferimento o che non siano in grado di assicurare il supporto necessario o inopportunità di un loro coinvolgimento
ART. 13 – PRESA IN CARICO E PIANO INDIVIDUALIZZATO D’ INTERVENTO
I beneficiari degli interventi di cui al presente regolamento saranno coinvolti all’interno di un particolare percorso di aiuto sociale finalizzato a perseguire le finalità di cui all’art. 4.
La presa in carico si articola in tre momenti :
a) una fase di valutazione preliminare effettuata dall’A.S. attraverso l’ascolto e la ridefinizione della domanda espressa con la persona e dei bisogni che vi sottendono.in questa fase viene prevista anche la messa in rete delle risorse delle persone,delle famiglie,del contesto sociale di appartenenza,dei servizi pubblici e del privato sociale;
b) predisposizione di un Progetto d’Intervento Personalizzato. Tale progetto, realizzato anche in collaborazione con altri servizi/risorse del territorio,è concordato con il fruitore dell’intervento, con i suoi familiari o altre figure di riferimento. Nell’ambito del progetto vengono condivisi gli impegni e le responsabilità dei vari soggetti coinvolti al fine di poter superare la condizione di bisogno e raggiungere un miglior benessere dell’individuo;
c) valutazione periodica sullo stato di attuazione del Progetto d’Intervento Personalizzato e verifica degli esiti degli interventi con possibilità di aggiornamenti e modifiche in itinere per una migliore rispondenza degli interventi al variare nel tempo dei bisogni della persona.
La presa in carico dei soggetti che presentano bisogni socio- sanitari complessi, avviene a livello di Distretto Socio-Sanitario, tramite Unità di Valutazione Multidisciplinari .
CAPO IV
SERVIZI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI
ART.14 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ D’ ACCESSO AGLI INTERVENTI DI
ASSISTENZA ECONOMICA
Nel limite degli stanziamenti di bilancio ed in base a quanto definito nel programma d’intervento sociale personalizzato che tiene conto delle caratteristiche personali e famigliari dei soggetti, possono essere erogate forme di sostegno economico a coloro che dispongono di risorse finanziarie inferiori all’importo definito al successivo art.15, come valore massimo di I.S.E.E., fatto salvo eventuali deroghe decise in sede di Unità Operativa Multiprofessionale dell’Ambito Territoriale Sociale. Gli interventi sono finalizzati alla preven­zione del disagio e della marginalità sociale laddove l’insufficienza del reddi­to delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Tale integrazione deve conside-rarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.
Gli interventi di sostegno economico vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo. supportano i nuclei familia­ri e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un’ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.
Le forme di sostegno economico sono le seguenti:
a) Interventi economici continuativi
Sono rivolti prioritariamente a:
- Anziani
- invalidi civili con totale inabilità lavorativa,
- adulto esercente la potestà genitoriale e convivente con figli di età rientrante nell’obbligo scolastico/formativo e che effettivamente vi ottemperino. In caso di mancata riscossione degli importi dovuti dagli aventi diritto, a seguito di sentenza dell’Autorità Giudiziaria, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio, il contributo economico può essere erogato solo dopo che il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per il recupero di quanto dovuto.
L’intervento di sostegno economico può essere erogato in forma alternativa come ad esempio buoni pasto, buoni alimentari ecc.
b) Interventi economici straordinari finalizzati
Le prestazioni economiche straordinarie vanno intese come contributo per far fronte a necessità di carattere occasionale ed imprevedibili anche in situazione superiore alla soglia di riferimento. L’erogazione può avvenire ordinariamente al massimo due volte l’anno solare.
c) Attribuzione di vantaggi economici
Tali interventi sono finalizzati al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto, ad esempio esenzioni ed agevolazioni tariffarie, nel rispetto degli specifici regolamenti comunali.
d) Interventi economici a sostegno dell’affidamento familiare:
Questo intervento economico è finalizzato ad agevolare iniziative alternative all’istituzionalizzazione e consiste nell’erogazione di un sostegno economico con l’obiettivo di facilitare gli impegni educativi, di tutela e cura delle famiglie, che accolgonominori in affidamento familiare.
e) Interventi economici integrativi a concorso degli oneri relativi all’inserimento di minori, anziani, persone svantaggiate, disabili, in strutture residenziali e semiresidenziali:
Tale intervento, disciplinato al successivo art.26, consiste nell’erogazione di un contributo economico finalizzato ad una parziale o totale copertura dell’onere relativo alle spese sociali di ospitalità in strutture residenziali o semiresidenziali, in favore di minori, anziani, persone svantaggiate e disabili, qualora non fosse possibile attivare interventi alternativi finalizzati al mantenimento nel proprio contesto di origine o in altro idoneo nucleo familiare.
Al beneficiario dell’intervento viene assicurata una quota mensile per il soddisfacimento delle piccole esigenze personali
f) Interventi economici a sostegno degli inserimenti socio-lavorativi protetti
Tali interventi sono disciplinati al successivo art.27.
Ai beneficiari è garantito un contributo mensile, la copertura assicurativa R.C.T. ed I.N.A.I.L.
Sono considerati interventi in deroga alla valutazione delle risorse economiche :
· Interventi economici a sostegno dell’affidamento familiare;
· Interventi economici a sostegno degli inserimenti socio-lavorativi protetti;
ART.15 – MODALITA’ DI CALCOLO
La quantificazione degli interventi economici e/o attribuzione di vantaggi economici dipende dall’Indicatore Situazione Economica Equivalente del richiedente.
In presenza di altre entrate[1], l’Ente Locale applica, all’importo massimo del contributo concedibile, degli abbattimenti percentuali dal 10% al 50%, secondo quanto indicato in appendice “metodo di calcolo interventi economici continuativi”., calcolati per valori intermedi tra il massimo ed il minimo stabiliti col metodo dell’interpolazione lineare di cui in appendice.
L’ intervento di sostegno economico, definito all’interno del progetto d’intervento personalizzato, potrà essere erogato a coloro che presentano un I.S.E.E. non superiore a € 5.669,82 ed in misura decrescente a partire da € 250,00 facendo riferimento al sistema dell’interpolazione lineare (V. esempio in appendice).
La quantificazione degli interventi è inversamente proporzionale all’ISEE e verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale. I contributi si intendono assegnati al nucleo, quindi le eventuali istanze prodotte dal singolo componente vengono ricondotte alla valutazione della situazione economica complessiva del nucleo .
L’importo massimo dei vantaggi economici erogabili (contributi economici continuativi, straordinari finalizzati, esenzioni ICI, TARSU, Nettezza Urbana, Refezione scolastica e trasporto scolastico ad esclusione dei soggetti diversamente abili) è di €. 4.000,00.
Art. 16 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non possono beneficiare di interventi e/o vantaggi economici le persone che si trovano in una delle seguenti condizioni:
· non presentino la documentazione prevista nel presente regolamento (scheda di accesso e istanza unica) debitamente compilata;
· non dimostrino di aver coinvolto i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del CC nella soluzione del proprio bisogno;
· almeno un componente del nucleo sia titolare di diritti di proprietà e/o usufrutto su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione della casa di abitazione, sempreché tale diritto non sia esercitabile per effetto di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria;
· almeno un componente abbia proprietà, possesso non occasionale di più beni mobili registrati;
· vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e di impresa che abbiano intrapreso tale attività da più di 6 mesi, sempreché non siano in corso procedure fallimentari o similari;
· vi sia un componente abile al lavoro che non assolva agli impegni di ricerca attiva del lavoro durante l’erogazione dell’intervento economico, e/o che, precedentemente alla richiesta di contributo abbia cessato volontariamente un’attività lavorativa, non sia iscritto ai Centri per l’Impiego pubblici o privati e/o alle agenzie di lavoro temporaneo, che abbia rifiutato precedenti chiamate pubbliche , offerte di lavoro o tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro.
ART.17 - INTERVENTI ECONOMICI EROGATI IN FORZA DI NORME NAZIONALI O
REGIONALI
I cittadini possono accedere ad interventi economici erogati da altri Enti che vengono regolamentati da leggi e normative nazionali o regionali, in deroga al presente regolamento
ART. 18 – ASSISTENZA DOMICILIARE
Il servizio di assistenza domiciliare si attiva attraverso l’erogazione di prestazioni di aiuto e di supporto alla vita della persona. Il servizio si pone come obiettivo primario di consentire al cittadino, considerato a rischio sociale, di continuare a vivere nel proprio ambiente, evitando per quanto possibile l’ istituzionalizzazione, stimolando l’autonomia del singolo e/o del nucleo famigliare e rafforzando le potenzialità in esso presenti ;
ART. 19 - DESTINATARI
Il servizio è rivolto a persone con nulla o ridotta autosufficienza che non possono contare sull’aiuto dei famigliari o altri, a nuclei famigliari in situazione di difficoltà a provvedere alla cura dei propri componenti, a persone temporaneamente bisognose di assistenza per contingenti situazioni famigliari.
L’assegnazione del servizio avverrà , tenuto conto anche delle condizioni economiche dell’utente, privilegiando le fasce più deboli che non potrebbero accedere a servizi alternativi privati.
Qualora il servizio non sia in grado di rispondere a tutte le richieste , verrà data priorità a :
a) persone anziane sole o in coppia con nulla o ridotta autosufficienza;
b) nuclei famigliari con la presenza di bambini e/o ragazzi che necessitano temporaneamente di sostegno;
c) nuclei in cui è inserita persona con nulla o ridotta autosufficienza (prioritariamente se convivente con altri anziani )
d) A parità di condizioni di ciascuna delle tipologie indicate, verrà data priorità a coloro che si trovino in condizioni di reddito meno elevato e con minor grado di autonomia.
e) le domande d’accesso al servizio valutate positivamente ,alle quali non è possibile dare riscontro positivo, vengono inseriti in una lista d’attesa, che viene evasa progressivamente secondo le priorità indicate nel presente articolo ,.
ART. 20 PRESTAZIONI
L’Assistenza Domiciliare consiste in interventi volti a garantire l’igiene della persona, l’organizzazione e l’igiene dell’abitazione, la preparazione e la somministrazione dei pasti, interventi di sostegno tendenti al mantenimento dei rapporti con i famigliari e la comunità, nonché in ogni altro intervento volto a favorire la partecipazione ad attività ricreative , culturali,di socializzazione.
Gli interventi di assistenza domiciliare assegnati al cittadino (intesi come tipologia delle prestazioni, durata delle stesse e frequenza) devono essere stabiliti nel progetto assistenziale individualizzato ed indicati in apposito calendario .
ART.21 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
La richiesta di ammissione al servizio deve essere formulata su apposito modulo da parte dell’interessato, da un famigliare o da un suo delegato.
La domanda deve essere corredata da idonea documentazione:
a) Certificazione medica e/o relazioni di Enti autorizzati, attestanti lo stato di salute psico-fisica del soggetto;
ART.22 - CESSAZIONE, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio domiciliare può cessare, essere sospeso o ridotto nei seguenti casi:
a) qualora vengano meno o si modifichino i requisiti che hanno determinato l’accesso al servizio;
b) per esigenze specifiche del beneficiario o del servizio;
c) rinuncia da parte dell’utente
ART.23 - SERVIZI DI PROSSIMITA’
Possono essere previste forme di prestazioni integrative rispetto a quelle del servizio domiciliare nei confronti di cittadini di cui all’art. 11 anche in collaborazione con altre risorse territoriali , attraverso le modalità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente, quali ad esempio :trasporto, servizio mensa o pasto caldo, buon vicinato, telesoccorso, custodi sociali ed ogni altro intervento finalizzato al mantenimento della persona nel proprio domicilio che venga regolato da apposita convenzione con enti di volontariato, aziende, ecc..
ART. 24 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
Ai fruitori dei servizi verrà richiesto una quota di contribuzione al costo del servizio rapportata alle loro possibilità economiche:
Per “Altri servizi” – convenzioni dei singoli enti.
Per l’Assistenza domiciliare :
La partecipazione al costo del servizio è richiesta ai cittadini di cui all’art. 19.
L’ Ente Locale può richiedere la partecipazione al costo del servizio anche ai cittadini diversamente abili.
La quantificazione delle tariffe relative all’Assistenza domiciliare dipende dall’Indicatore Situazione Economica Equivalente del richiedente e da eventuali altre entrate (vedi nota n. 1):
- In presenza di ISEE compreso fra 0 e €. 6.500,00 il cittadino è esente dal pagamento del costo del servizio.
- In presenza di altre entrate comprese fra €. 6.500,01 e €. 12.201,29, l’Ente Locale applica, degli incrementi tariffari percentuali dal 10% al 50%, secondo il metodo di calcolo di cui in appendice “metodo di calcolo dell’assistenza domiciliare”, calcolati per valori intermedi tra il massimo ed il minimo stabiliti col metodo dell’interpolazione lineare (di cui in appendice)
- In presenza di ISEE inferiore a €. 6.500,00 e altre entrate superiori a €. 6.500,01 si adotta un ISEE convenzionale pari a €. 6.500.00;
- In presenza di altre entrate superiori a €. 12.201,29 viene applicata la tariffa intera.
La quantificazione della tariffa oraria dipende dal numero di ore di assistenza erogate (all’aumentare del numero di ore diminuisce il costo orario) , è direttamente proporzionale all’ISEE e verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.
La tariffa oraria convenzionale per l’assistenza domiciliare è pari a €. 8.06/ora secondo il calcolo di cui in appendice.
ART.25 – AFFIDO FAMILIARE DI MINORI
L’ affidamento familiare è un intervento di aiuto e di sostegno ad un minore ed alla sua famiglia che si trova a vivere una situazione di difficoltà temporanea. Attraverso l’ affidamento il bambino incontra una famiglia- anche monoparentale- diversa da quella di origine che accogliendolo, di norma presso di sé, s’ impegna ad assicurare un’ adeguata risposta ai suoi bisogni: affettivi, accuditivi, educativi, di mantenimento e di istruzione valorizzandone le risorse e garantendogli il rispetto della sua storia, degli affetti e delle sue relazioni significative.
Obiettivo principale, ove possibile, è il rientro del minore nella sua famiglia, valorizzando le risorse della stessa.
L’affidamento familiare può essere a tempo pieno o a tempo parziale.
L’affidamento familiare è disposto, in applicazione delle norme contenute nella L. 184/83 e come modificata dalla L.149/01
- Affidamento disposto dall’Ente Locale su proposta dei servizi sociali, con provvedimento esecutivo del Giudice Tutelare, nel caso in cui la famiglia di origine ha espresso il proprio consenso all’affidamento del minore;
  • Affidamento in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, quando i genitori esercenti la potestà, ovvero il tutore, rifiutano il consenso all’inserimento del minore in un altro contesto familiare, ai sensi degli artt. 330 e 333 del Codice Civile.
Il Comune provvede a:
1. formalizzare l’affido familiare consensuale attraverso la sottoscrizione di un impegno da parte degli affidatari e dalle famiglie di origine;
2. assicurare forme di sostegno e aiuto economico a favore della famiglia affidataria ;
3. assicurare all’affidatario ed alla famiglia di origine del minore il necessario sostegno psico sociale per tutta la durata dell’affido,in collaborazione con i servizi sanitari competenti sul caso
4. I minori in affidamento sono assicurati dall’ente locale per incidenti e danni provocati e subiti nel corso dell’affidamento.
Il Comune può erogare alla famiglia affidataria interventi economici (come indicato nella tabella interventi economici” in appendice”)e comunque facendo anche riferimento alle spese sostenute per il mantenimento del minore affidato.
ART. 26- SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI
E’ previsto l’inserimento residenziale e semi-residenziale di anziani, soggetti diversamente abili, minori e adulti con problemi sociofamiliari nelle forme e nei modi più idonei a garantire agli stessi tutela e sostegno.
L’accoglienza in struttura protetta in forma residenziale dovrà avvenire, in linea di principio, come ultima soluzione, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere la persona nel suo ambiente di vita, sia con il sostegno della famiglia, che con il supporto delle risorse territoriali, in collaborazione per quanto di competenza con il servizio ASL.
ART. 27 – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI
Il Cittadino deve impegnarsi alla copertura della retta a proprio carico con il proprio reddito/entrate e patrimonio senza alcuna esclusione.
Nel caso in cui le risorse economiche del ricoverando non siano sufficienti a coprire i costi della struttura e venga richiesto l’intervento economico del Comune, i familiari obbligati agli alimenti verranno convocati e invitati alla sottoscrizione di una impegnativa di pagamento avente ad oggetto l’integrazione della retta in solido con il ricoverando (ALLEGATO E).
In caso di rifiuto il Comune procederà a norma di legge.
All’atto della sottoscrizione della domanda di accoglimento in struttura il ricoverando e gli eventuali obbligati agli alimenti dovranno comunicare i dati che verranno richiesti relativi ai propri redditi e al proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare su cui il Comune si rivarrà in caso di pendenze non saldate fino a concorrenza dell’ammontare del debito. Per la soddisfazione del proprio credito il Comune si avvarrà degli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.
Qualora il soggetto richiedente risulti in attesa di ricevere pensioni, indennità, contributi dovutigli, potrà richiedere un contributo da intendersi quale anticipazione delle entrate future. In tal caso dovrà essere sottoscritto l’impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente l’effettiva riscossione delle rendite.
ART .28 – INTERVENTI PER FACILITARE L’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE
L’Amministrazione Comunale/Ambito Territoriale Sociale , nella gamma degli interventi volti a facilitare l’inclusione socio-lavorativa di persone in condizioni di fragilità clinica e sociale, che non sono in grado si sostenere una normale attività lavorativa, attiva appositi interventi di supporto all’inserimento nel mondo del lavoro attraverso gli inserimenti socio- lavorativi protetti.
Gli inserimenti socio-lavorativi protetti costituiscono un’occasione di apprendimento e di crescita della persona anche in ambito lavorativo;vengono attivati attraverso la formulazione di progetti individualizzati che vedono coinvolti più servizi come i servizi sociali sociali, i servizi dell’A.U.S.L., altri servizi territoriali,a seconda delle competenze, e l’impresa o l’ente accogliente.
Gli interventi di facilitazione all’inserimento occupazionale possono essere attuati presso Associazioni, Cooperative, ed altre risorse del mondo produttivo territoriale convenzionati, con l’erogazione di un contributo in relazione all’attività svolta.
Gli inserimenti vengono realizzati attraverso percorsi individuali nei quali la durata la frequenza e l’individuazione degli ambiti avviene in relazione ad una valutazione delle abilità- potenzialità del soggetto. Sono rivolti a cittadini che siano soggetti affetti da disagio psichico, disabilità, dipendenza o a rischio di emarginazione.
Lo strumento di sostegno e mediazione in ambito lavorativo è l’inserimento lavorativo protetto.
Tale strumento ha l’obiettivo di far acquisire al soggetto capacità lavorative specifiche finalizzate ad un eventuale sbocco occupazionale (abilità che gli permettano di rendersi autonomo anche nella ricerca di lavoro) o a permettere la permanenza nel mondo del lavoro anche senza l’obiettivo dello sbocco occupazionale.
Per quanto riguarda le quote da erogare per i vari interventi saranno individuati importi differenziati in rapporto alla tipologia dei soggetti ed al relativo progetto individualizzato.
Gli importi minimi e massimi erogabili sono indicate in appendice interventi economici”.
ART. 29 – SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO
Il sostegno socioeducativo è l’intervento di sostegno al singolo, , alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio che si attua attraverso un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.
Per tale servizio può essere richiesta una contribuzione al nucleo familiare.
ART. 30 – ATTIVITA’ DI SOCIALIZZAZIONE
L’Ambito Territoriale Sociale può, in collaborazione con altri soggetti organizzare attività di socializzazione quali:
- Soggiorni residenziali
- Centri diurni
- Attività ludico creative
L’organizzazione, i destinatari e le fasce di contribuzione vengono stabilite contestualmente all’attivazione delle attività di cui sopra.
CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE
ART. 31 – CONTROLLI SULLA VERIDICITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA - AZIONI DI RIVALSA PER BENEFICI PERCEPITI INDEBITAMENTE
Ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, l’amministrazione Comunale effettua controlli a campione, avvalendosi delle modalità indicate nell’apposito regolamento.
In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati,l’Amministrazione Comunale procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal richiedente e quant’altro previsto dalle disposizioni vigenti.
ART. 32 – RISERVATEZZA DEI DATI
Nel trattamento dei dati personali viene garantita la riservatezza rispetto ai terzi come previsto dalle disposizioni di legge vigenti nel tempo
ART. 33 – NORME FINALI
Il presente regolamento sostituisce i regolamenti dei servizi sociali precedentemente adottati..
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge, degli Statuti Comunali e dei regolamenti.
Le eventuali variazioni e/o integrazioni scaturenti da disposizioni normative vincolanti intervenute durante o successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, si intendono modificative o integrative delle norme dello stesso qualora con essa contrastanti.
Le variazioni di tariffe (ad esempio assistenza domiciliare) o di interventi economici (ad esempio: continuativi, straordinari finalizzati, ecc…) possono essere aggiornate annualmente sulla base del Tasso di Inflazione Programmato. Ulteriori variazioni possono essere deliberate dalle Giunte Comunali previa approvazione del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale sentito il parere del Comitato dei Sindaci del Distretto sociosanitario.
Gli allegati sono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Regolamento.
ART. 34 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine di pubblicazione della delibera di approvazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio
Copia conforme corredata dagli estremi di approvazione verrà conservata agli atti per costituirne dotazione permanente, insieme agli altri regolamenti comunali in vigore


APPENDICE


RIFERIMENTI NORMATIVI

 

NATURA
DATA
NUM.
OGGETTO
PIANO INTEGRATO SERVIZI SOCIO-SANITARI
D.A.C.
22/12/1947
Costituzione della Repubblica Italiana
D.P.R.
24/07/1977
616
Trasferimento funzioni dello Stato alle Regioni
L.
27/05/1991
176
Ratifica convenzione sui diritti del fanciullo
L.
05/02/1992
104
Legge sull’handicap
D.L.
18/01/1993
9
Disposizioni in materia sanitaria e socio-sanitaria
L.
15/02/1997
66
Norme contro la violenza sessuale
L.
28/08/1997
285
Diritti ed opportunità infanzia ed adolescenza
L.
27/12/1997
449
Introduzione assegno di maternità e al nucleo familiare
D. Lgs.
31/03/1998
112
Conferimento funzioni alle regioni ed enti locali
D. Lgs.
31/03/1998
109
Introduzione riccometro
L.
03/08/1998
269
Norme contro lo sfruttamento dei minori
L.
23/12/1998
448
Norme sull’erogazione degli assegni di maternità e n.f.
L.
31/12/1998
476
Ratifica convenzione internazionale dell’AJA sui minori
D.P.C.M.
07/05/1999
221
Regolamento attuativo riccometro
D. Lgs.
03/05/2000
130
Modificazioni all’istituto del riccometro
D. Lgs.
18/08/2000
267
T.U. ordinamento EE.LL.
L.
08/11/2000
328
Legge quadro servizi sociali
D.M.
21/12/2000
452
Regolamento sugli assegni al nucleo e di maternità
D.P.C.M.
14/02/2001
Integrazione e coordinamento prestazioni socio-sanitarie
L.
28/03/2001
149
Diritto del minore ad una famiglia
D.P.C.M.
04/04/2001
242
Definizione di nucleo familiare per riccometro
D.P.R.
03/05/2001
Piano nazionale Servizi Sociali
D.P.C.M.
18/05/2001
Approvazione modelli e norme per la D.S.U.
D.P.C.M.
29/11/2001
Livelli essenziali di assistenza
L.
30/07/2002
189
Norme sull’immigrazione
L.
20/03/2003
77
Ratifica convenzione sui diritti dei minori
D.LGS.
30/06/2003
196
Norme sulla privacy
L.R.
24/05/2006
12
Legge regionale sui servizi sociali
DPR
22/12/1986
917
Reddito soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche

INTERVENTI ECONOMICI

 

Importo
mensile
Importo massimo mensile
Interventi di assistenza economica straordinaria finalizzati
€. 200,00
€. 500,00
Affidi familiare
€. 110,00
€. 350,00
Inserimento protetto socializzante
€. 0
€. 250,00

METODO DI CALCOLO INTERVENTI ECONOMICI CONTINUATIVI
Il calcolo del contributo verrà calcolato col sistema dell’interpolazione lineare e sarà erogato a coloro che presentano un I.S.E.E. compreso fra i valori 0 e €. 5.669,83 nella misura decrescente a partire da € 250,00 a € 88,00 secondo il seguente schema:

 

A
B
C
D
E
I.S.E.E.
CONTRIBUTO IPOTETICO
ALTRE ENTRATE
ABBATTIMENTO
CONTRIBUTO EFFETTIVO

Con l’inserimento del valore ISEE nella colonna apposita verrà determinato automaticamente il contributo, con l’avvertimento che, in caso di “altre entrate” verrà automaticamente calcolato l’abbattimento del contributo stesso e risulterà, quindi, nell’ultima colonna il valore del contributo cui si avrà diritto.
METODO DI CALCOLO DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE

 

A
B
C
D
E
I.S.E.E.
TARIFFARIO
ALTRE ENTRATE
AUMENTO %
DEFINIZIONE
ore 1 -3
ore 4 - 6
>7 ore
ore 1 - 3
ore 4 - 6
ore >7

 

La Colonna Ava compilata soltanto nel caso in cui l'ISEE sia superiore al valore di € 6.500,00.
In presenza di ISEE inferiore a €. 6.500,00” il cittadino sarà esente dal pagamento del costo del servizio.
La Colonna C va compilata soltanto nel caso in cui il valore di "altre entrate" sia superiore a € 6.500,01
Quando non vi sono "altre entrate"(colonna C pari a 0) la tariffa da considerarsi è quella della colonna B
Quando vi sono "altre entrate" (colonna C superiore a €. 6.500,01) la tariffa da considerarsi è quella della colonna E
Nel caso in cui la colonna A sia < 6.500,00 ma la colonna C ( "altre entrate") >6.500,01 si adotta un ISEE convenzionale pari a €. 6.500,00
L’incremento tariffario dal 10% al 50%, secondo il metodo dell’interpolazione lineare, si applica in presenza di un valore della colonna C "altre entrate" compresi nell’intervallo €. 6.500,01 - €. 12.201,29

Tariffa oraria convenzionale per assistenza domiciliare è pari a €. 8,06/ora.
Tale importo è la metà del costo orario medio (IV° livello) dei dipendenti delle cooperative sociali:

 

4° LIVELLO
DESCRIZIONE
15386,41
Lordo annuo + tredicesima
Oneri prev.li e ass.vi
4677,47
Incidenza oneri
20063,88
TOTALE A1 + A3 E C1 + C3
Tfr e prev compl.
1514,82
Incidenza Tfr e prev compl.
21578,70
TOTALE A4 + A6 E C4 + C6
indenn. Turno (incluso ROL)
2524,71
Incidenza indenn. Turno
24103,41
Totale costo annuo
Ore lavorative annue
15,27
COSTO ORARIO
Incidenza IRAP e IRES
16,12
TOTALE COSTO ORARIO

INTERPOLAZIONE LINEARE
Cittadino percepisce:
- ISEE: €. 5.000,00
- Importo indennità esente ai fini IRPEF : € 7.500,00
Indennità erogabili da altri enti:
- Minimo €. 2.178,22
- Massimo €. 12.201,29
Il contributo massimo concedibile è, quindi, € 107,13. in quanto ha un ISEE di €. 5.000,00
Essendo in possesso di altre entrate (vedi nota n. 1 del Regolamento) occorre applicare degli abbattimenti dei contributi fra il 10% e il 50% secondo il seguente calcolo
10% + (7500 Indennità percepita) * (50% - 10%) (valori minimo e massimo di abbattimento))/(12.201,29 –2. 178,99)(massimo e minimo di indennità erogate da vari ENTI)). Eseguite le operazioni , troviamo che la percentuale di abbattimento del contributo. è uguale a 31.23%
Il cittadino avrà quindi un abbattimento del contributo pari a € 33,46 e gli sarà, pertanto, erogato un contributo di € 73,67.
Formula applicata: : (X– X1) : (X2 – X1) = (Y1– Y) : (Y1 – Y2)
Y il valore della percentuale di abbattimento da determinarsi
Y2 il valore della % max (50%);
Y1il valore della % min (10%); “
X” l’indennità esente IRPEF percepita dal richiedente (€. 7.500,00).
X2 il valore massimo delle indennità erogati dal vari ENTI (INPS, INAIL, pari a €. 12.201,29)
X1il valore minimo delle indennità erogati dal vari ENTI (INPS, INAIL, pari a €. 2. 178,99




[1] Altre entrate :
- proventi derivanti da pensioni di guerra e relative indennità accessorie, pensioni e assegni erogati dal Ministero dell’Interno
- altri redditi esenti IRPEF : interessi da obbligazioni pubbliche e private non assoggettabili a ritenuta alla fonte
- proventi delle quote dei fondi di investimento mobiliare di tipo aperto italiani e stranieri