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Incarichi Professionali Esterni
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Art. 3, comma 56 Legge 24/12/07 (Finanziaria 2008) – Approvazione Regolamento per affidamento incarichi professionali esterni di collaborazione, studio, ricerca, consulenza.
Art. 1 – Finalità del regolamento
1. Le disposizioni del presente regolamento rispondono alle seguenti finalità di pubblico interesse:
- contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa pubblica corrente;
- trasparenza nei criteri di conferimento da parte delle P.A. degli incarichi ad esterni;
- rispetto dei vincoli di spesa connessi al rispetto del patto di stabilità interno;
2. Le seguenti disposizioni si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d’opera stipulati ai sensi dell’art. 2222 del codice civile e seguenti , aventi natura di:
- incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata, occasionale o continuativa;
- incarichi affidati a soggetti esercenti lavoro autonomo;
- incarichi di studio, ricerca, consulenza affidati a persone fisiche.
3. Le collaborazioni non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni istituzionali o ordinarie dell’Ente.
Art. 2 Presupposti giuridici
1. Gli incarichi di cui all’articolo 1 sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) il Comune deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.
Art. 3 – Competenze, responsabilità e modalità operative
1. La competenza per l’affidamento degli incarichi spetta al dirigente secondo le proprie competenze.
2. L’approvazione del programma degli incarichi a soggetti esterni all’Ente da parte dell’organo consiliare e l’approvazione del presente regolamento costituiscono presupposti di legittimità dei provvedimenti di affidamento degli incarichi, ai sensi dell’art. 3, commi 55, 56, legge 244/07.
3. Il dirigente competente dovrà accertare l’esistenza o meno di professionalità all’interno della dotazione organica in grado di adempiere alle prestazioni richieste e dichiarare, nell’atto di conferimento dell’incarico, la mancanza di dette professionalità o l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente.
Si considerano casi di impossibilità oggettiva:
- la carenza effettiva di personale rispetto alla dotazione organica prevista;
- l’assenza di risorse umane disponibili;
- gli impedimenti di natura gestionale (per esempio: rilevanti, non occasionali e documentabili carichi di lavoro) di natura organizzativa (per esempio: dotazione organica ridotta);
- i particolari compiti esercitati dal personale;
- l’inesigibilità delle prestazioni.