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Incarichi Professionali Esterni
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Art. 3, comma 56 Legge 24/12/07 (Finanziaria 2008) – Approvazione Regolamento per affidamento incarichi professionali esterni di collaborazione, studio, ricerca, consulenza.
Art. 1 – Finalità del regolamento
1. Le disposizioni del presente regolamento rispondono alle seguenti finalità di pubblico interesse:
- contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa pubblica corrente;
- trasparenza nei criteri di conferimento da parte delle P.A. degli incarichi ad esterni;
- rispetto dei vincoli di spesa connessi al rispetto del patto di stabilità interno;
2. Le seguenti disposizioni si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d’opera stipulati ai sensi dell’art. 2222 del codice civile e seguenti , aventi natura di:
- incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata, occasionale o continuativa;
- incarichi affidati a soggetti esercenti lavoro autonomo;
- incarichi di studio, ricerca, consulenza affidati a persone fisiche.
3. Le collaborazioni non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni istituzionali o ordinarie dell’Ente.
Art. 2 Presupposti giuridici
1. Gli incarichi di cui all’articolo 1 sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) il Comune deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.
Art. 3 – Competenze, responsabilità e modalità operative
1. La competenza per l’affidamento degli incarichi spetta al dirigente secondo le proprie competenze.
2. L’approvazione del programma degli incarichi a soggetti esterni all’Ente da parte dell’organo consiliare e l’approvazione del presente regolamento costituiscono presupposti di legittimità dei provvedimenti di affidamento degli incarichi, ai sensi dell’art. 3, commi 55, 56, legge 244/07.
3. Il dirigente competente dovrà accertare l’esistenza o meno di professionalità all’interno della dotazione organica in grado di adempiere alle prestazioni richieste e dichiarare, nell’atto di conferimento dell’incarico, la mancanza di dette professionalità o l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente.
Si considerano casi di impossibilità oggettiva:
- la carenza effettiva di personale rispetto alla dotazione organica prevista;
- l’assenza di risorse umane disponibili;
- gli impedimenti di natura gestionale (per esempio: rilevanti, non occasionali e documentabili carichi di lavoro) di natura organizzativa (per esempio: dotazione organica ridotta);
- i particolari compiti esercitati dal personale;
- l’inesigibilità delle prestazioni.

Art. 4 - Limite annuo della spesa per incarichi e consulenze
1. La Giunta stabilisce annualmente, con separata deliberazione, il tetto massimo della spesa per il conferimento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenze ai soggetti di cui al precedente articolo, sulla base del programma annuale approvato dal Consiglio.
2. La deliberazione di cui al comma precedente dovrà essere inviata alla a Sezione Regionale della corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione.
Art. 5 – Procedure comparative per il conferimento degli incarichi
1 . Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell’azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi, l’Amministrazione predispone, quando se ne ravvisa la necessità e comunque per importi di spesa (al netto IVA) superiori ad euro 10.000,00, un bando o avviso pubblico finalizzato a formare un elenco dei soggetti professionali disponibili a prestare la loro opera in suo favore, articolato per specifiche categorie di attività o di specializzazioni.
2 . Per le professionalità non comprese negli elenchi previsti si procederà con specifici avvisi al pubblico.
3 . Il bando e/o l’avviso deve contenere:
a) i termini e i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare per ottenere l’ammissione all’elenco;
b) la produzione del curriculum, da allegare alla domanda;
c) la predeterminazione dei criteri per la formazione comparativa degli elenchi.
4. Le domande, con i relativi curricula pervenuti, sono esaminate dal direttore del settore interessato al conferimento dell’incarico.
Art. 6 - Modalità e criteri della selezione
1. La selezione avviene mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.
2. Nel primo caso, l’assegnazione del rapporto di collaborazione avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo criteri indicati nel bando ( o nell’avviso) mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, ai fini della graduatoria finale, si attribuisce ai titoli ed al colloquio finale un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti:
- titoli 70 punti
- colloquio 30 punti
4. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:
- titoli culturali e professionali;
- esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati.
5. Nell’ipotesi di procedura selettiva per titoli e colloquio, il colloquio si intende superato con votazione di almeno 21/30.
6. Al termine del colloquio il Dirigente predispone la graduatoria finale di merito.
Art. 7 - Formazione della graduatoria
1 . La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva, è formata secondo l’ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
2 . La graduatoria di merito è approvata con atto del Dirigente e può essere utilizzata, fino ad esaurimento, per l’affidamento di ulteriori incarichi similari, di cui si manifestasse la necessità entro l’anno successivo alla sua pubblicazione.
3. La graduatoria di merito deve essere pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’Amministrazione.

Art. 8 – Esclusioni
Le disposizioni regolamentari non si applicano all’appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al Dlgs. 163/2006 (cosiddetto “Codice dei contratti Pubblici”).
Art. 9 Incarichi per patrocinio giudiziario e consulenza legale
1 . La resistenza-difesa in giudizio ovvero l’instaurazione di un giudizio, qualora non diversamente disciplinato dallo Statuto, compete alla Giunta Comunale;
2 . Gli incarichi ad avvocati esterni per patrocinio e assistenza giudiziaria sono affidati dal dirigente del Servizio Legale o Servizio Affari Generali “intuitu personae” in relazione alla specificità e complessità della materia.
3. Gli incarichi ad avvocati esterni per consulenza legale dovranno rispettare criteri, moadalità e limiti di cui al presente regolamento.
Art. 10 – Incarichi di servizi di architettura e ingegneria
1. Per gli affidamenti di incarichi relativi a servizi di architettura e ingegneria dovranno essere osservate le modalità ed i criteri previsti dall’art. 91 del Dlgs. N° 163 del 12/04/2006 e dal Ministero delle infrastrutture con circ. 16/11/2007, n. 2473 (G.U. del 21/11/2007).
2. Si fa richiamo inoltre al Regolamento Comunale approvato con Delib. C.C. 21 del 19 Novembre 2007.
Art. 11 – Efficacia contratti di consulenza
I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso, sul sito istituzionale dell’Amministrazione.
Art. 12 – Trasmissione degli atti di spesa al controllo della Corte dei Conti
1 . Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente regolamento, superiori a Euro 5.000,00 sono trasmessi entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo, ai fini del controllo sulla gestione, ai sensi dell’art. 1, comma 173 della legge n° 266/2005.
Art. 13 – Entrata in vigore
1 . Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore tutte le precedenti disposizioni comunali che risultino in contrasto o incompatibili sono abrogate.
Art. 14 - Disposizioni transitorie
Per l’esercizio 2008 il limite complessivo di spesa di cui al precedente articolo 4 è fissato in Euro 50.000,00 oltre oneri fiscali e di legge.