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Art. 4 - Limite annuo della spesa per incarichi e consulenze
1. La Giunta stabilisce annualmente, con separata deliberazione, il tetto massimo della spesa per il conferimento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenze ai soggetti di cui al precedente articolo, sulla base del programma annuale approvato dal Consiglio.
2. La deliberazione di cui al comma precedente dovrà essere inviata alla a Sezione Regionale della corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione.
Art. 5 – Procedure comparative per il conferimento degli incarichi
1 . Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell’azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi, l’Amministrazione predispone, quando se ne ravvisa la necessità e comunque per importi di spesa (al netto IVA) superiori ad euro 10.000,00, un bando o avviso pubblico finalizzato a formare un elenco dei soggetti professionali disponibili a prestare la loro opera in suo favore, articolato per specifiche categorie di attività o di specializzazioni.
2 . Per le professionalità non comprese negli elenchi previsti si procederà con specifici avvisi al pubblico.
3 . Il bando e/o l’avviso deve contenere:
a) i termini e i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare per ottenere l’ammissione all’elenco;
b) la produzione del curriculum, da allegare alla domanda;
c) la predeterminazione dei criteri per la formazione comparativa degli elenchi.
4. Le domande, con i relativi curricula pervenuti, sono esaminate dal direttore del settore interessato al conferimento dell’incarico.
Art. 6 - Modalità e criteri della selezione
1. La selezione avviene mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.
2. Nel primo caso, l’assegnazione del rapporto di collaborazione avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo criteri indicati nel bando ( o nell’avviso) mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, ai fini della graduatoria finale, si attribuisce ai titoli ed al colloquio finale un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti:
- titoli 70 punti
- colloquio 30 punti
4. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:
- titoli culturali e professionali;
- esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati.
5. Nell’ipotesi di procedura selettiva per titoli e colloquio, il colloquio si intende superato con votazione di almeno 21/30.
6. Al termine del colloquio il Dirigente predispone la graduatoria finale di merito.
Art. 7 - Formazione della graduatoria
1 . La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva, è formata secondo l’ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
2 . La graduatoria di merito è approvata con atto del Dirigente e può essere utilizzata, fino ad esaurimento, per l’affidamento di ulteriori incarichi similari, di cui si manifestasse la necessità entro l’anno successivo alla sua pubblicazione.
3. La graduatoria di merito deve essere pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’Amministrazione.
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