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Art. 2
Ai sensi dell’art. 6, comma 3 dello Statuto Comunale, è possibile chiedere la celebrazione di matrimoni in spazi (individuati nella tabella A) ed orari diversi da quelli indicati all’art. 1.
La celebrazione dei matrimoni richiesta in orari, spazi e sale comunali diversi da quelli precisati dall’art.1 è subordinata alla disponibilità degli operatori dell’Amministrazione Comunale, delle sale richieste e al versamento di apposita tariffa, come stabilito nell’Allegato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
La tariffa stabilita deve essere versata alla Tesoreria del Comune almeno dieci giorni prima della data prevista per la celebrazione. Entro tale termine gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Anagrafe e Stato Civile, la documentazione dell’avvenuto versamento, pena la decadenza della richiesta stessa.
Le tariffe di cui all’allegato A) saranno aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto:
- del costo del personale necessario per l’espletamento del servizio;
- del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l’utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizie)
Art. 3
La richiesta deve essere inoltrata attraverso l’apposito modulo previsto dal presente Regolamento (Allegato B), che deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente, almeno 30 giorni prima della data stabilita per la celebrazione. La domanda deve essere indirizzata al Responsabile dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile. Al richiedente verrà rilasciata copia del modulo di richiesta vistata opportunamente per ricevuta.
Art. 4
Le celebrazioni dei matrimoni di cui all’art. 2 potranno avvenire dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, la domenica dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
Non si effettuano celebrazioni di matrimoni per le festività natalizie e pasquali, il 24 e 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, la quarta domenica di agosto, il 1° novembre, l’8 dicembre e in concomitanza delle cerimonie religiose della prima comunione e della cresima nel Capoluogo.
Art. 5
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