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ALEQUOTE ICI 2009 A decorrere dall'anno 2008, con l'Art 1 del D.L. 27.05.2008 n° 93 convertito il Legge n° 126 del 24.7.2008, l'abitazione principale e le sue pertinenze sono state esentate dal pagamento ICI ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli). L'esenzione Ici è stata estesa anche alle abitazioni concesse dal proprietario in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado in linea retta (i genitori ed il figlio, il nonno o la nonna ed il nipote) o ad affini fino al 1° grado (i suoceri con i generi e le nuore, il patrigno e la matrigna con i figliastri) a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza.L'esenzione si applica anche ai separati o divorziati non assegnatari della casa coniugale e alle unità immobiliari di cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Aliquote I.C.I. anno 2009 approvate con delibera G.C. n° 23 del 29.04.2009 Abitazione principale e sue pertinenze (C/2 e C/6) Abitazioni e loro pertinenze Abitazioni diverse dalla principale (Abitazioni tenute a disposizione o dati in affitto) ed eventuali pertinenze Altri immobili, appartenenti alle cat. A/10, B, C (esclusi i C2 ed i C6 se pertinenze di abitazioni), D ed Aree fabbricabili. Gli uffici comunali sono a disposizione per tutti i chiarimenti inerenti la presentazione della denuncia ed i relativi versamenti, entro la prevista scadenza del 16 giugno 2009. Modulo per dichiarazione uso gratuito |
