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Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

 

 

da chi è dovuta l’Imposta

L’I.C.I., Imposta Comunale sugli Immobili, deve essere pagata da coloro che possiedono fabbricati od aree fabbricabili come proprietari o come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione). Qualora vi sia un usufruttuario e un nudo proprietario, l’usufruttuario è tenuto a versare l’Imposta. Se l’immobile è posseduto da più proprietari l’imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà.

Quando e come si paga l’Imposta

L’imposta deve essere versata annualmente, per l’anno in corso in una sola rata o in due rate.

Il pagamento in unica rata si effettua entro il 16 giugno, il pagamento in due rate si effettua nel seguente modo:

1° rata dal 1° al 16 giugno, per un importo pari al 50% del totale dell’imposta pagata l’anno precedente;

2° rata dal 1° al 16 dicembre pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, comprensiva dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Il versamento va effettuato su apposito bollettino di C/C postale n° 88806765 intestato a “GEFIL Comune Castelnuovo Magra ICI”, tramite posta o presso le banche convenzionate (sportello GEFIL , sportelli CARISPE) o mediante l’utilizzo del modello F24.

Come si calcola

L’I.C.I. si calcola sul valore dell’immobile; detto valore si ottiene moltiplicando i la rendita catastale, rivalutata del 5%, per un moltiplicatore, che è:

100 per le abitazioni e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A,B e C con esclusione delle categorie A10 e C1);

50 per gli uffici, studi privati (categorie A/10) e immobili strumentali (categoria D);

34 per negozi e botteghe (categoria C/1);

per le aree fabbricabili il valore è quello in pubblico commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione; il Comune di Castelnuovo Magra con delibera CC n° 33 del 15.05.2007 ha aggiornato i valori medi delle aree fabbricabili con riferimento agli ambiti ed alle destinazioni.

L’imposta si determina applicando al valore come sopra determinato, le relative diverse aliquote, a seconda della destinazione dell’immobile, stabilite dall’Amministrazione Comunale.

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OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRIBUENTE

Vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI da parte dei titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso , abitazione, limitatamente agli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell’anno precedente.

In particolare sussiste l’obbligo di presentare la denuncia se nell’anno precedente si sono verificate una delle seguenti circostanze:

- se gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione. Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del Codice Civile.

- Se gli immobili hanno perso (oppure acquistato) il diritto all’ esenzione o all’esclusione dall’ICI

- Se gli immobili hanno cambiato caratteristiche: es terreno agricolo divenuto area fabbricabile e viceversa, area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato; fabbricato la cui rendita catastale si è cambiata a seguito di modifiche strutturali; unità immobiliare che non è più abitazione principale o che viceversa è stata adibita ad abitazione principale.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistano dette condizioni. L’inagibilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale.

- Sono esenti dal pagamento dell’ICI i fabbricati rurali destinati ad edilizia abitativa, purchè soddisfino contemporaneamente le seguenti condizioni :

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali

b) l’immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero dai dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento.

c) Il terreno cui è asservito il fabbricato deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione de reddito agrario.Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o altra coltura intensiva, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati.

d) Il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà (50%) del suo reddito complessivo, senza tener conto dei trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume di affari dei soggetti che non presentano dichiarazione IVA si presume pari al limite massimo previsto per l’esonero dall’art. 34 del D.P.R. 633/72.

e) I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni signorili) ed A/8 (abitazioni in ville) ovvero le caratteristiche di lusso, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

- E’ riconosciuto il carattere rurale ai fabbricati destinati all’agriturismo.

Si ricorda che nel caso in cui il contribuente non ha effettuato un versamento entro le scadenze previste potrà sanare la tardività utilizzando il ravvedimento operoso.
Tale modalità di versamento permette di rimediare immediatamente all'irregolarità con il pagamento di una sanzione pari a:
a) 2,50 % nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il pagamento.
b) 3,00% se il versamento viene effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione o denuncia ICI relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa ovvero, entro un anno dalla scadenza del termine stabilito per il versamento.
c) Oltre alla sanzione, occorre pagare gli interessi moratori sull'imposta al tasso annuo del 2,5% sino al 31.12.2007 e del 3% dal 01.01.2008.
(calcolo interessi moratori: somma dovuta x tasso interesse x giorni di ritardo : 365)

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