TARSU: Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani
Da chi è dovuta la tassa La tassa e dovuta da chiunque sul territorio comunale, occupi o detenga locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibite, purchè su di essi si svolga attività comportante la produzione di rifiuti. Non è necessariamente il proprietario a dover versare il tributo. Ad esempio: nell'ipotesi di locazione od affitto, infatti, dovrà essere il locatario o l'affittuario, o comunque colui che utilizza i locali a dover corrispondere il tributo, non rilevando il titolo in base al quale i locali sono occupati o detenuti ( proprietà, locazione, comodato gratuito, ecc).
Sono soggetti a tassa:
- Appartamenti di abitazione (anche se non utilizzati, ma tenuti a disposizione), ivi compresi cantine e garages, locali accessori e di servizio, box auto, locali lavanderia, anche se separati dall'appartamento, soppalchi, solai, sottotetti e seminterrati, purchè abbiano un'altezza di un metro e settanta da pavimento a soffitto;
- Uffici, negozi ed esercizi commerciali in genere, locali destinati ad attività produttive, a magazzino o deposito tettoie e capannoni aperti nei quali si svolge una attività, distributori di carburante, ecc.
Come si calcola:
Ai fine della determinazione della tassa, le varie utenze vengono classificate in categorie omogenee, secondo l'uso cui sono destinati i locali (abitazioni, esercizi commerciali, uffici, magazzini, ecc.).
Ad ogni categoria corrisponde una specifica tariffa. La tassa si calcola in base alla tariffa prevista per la specifica categoria ed alla superficie dei locali.
La superficie tassabile
E' quella effettiva dei locali o delle aree utilizzate.
Si misura cioè la superficie calpestabile, calcolata al netto dei muri perimetrali e dei muri interni.
Vanno esclusi dal calcolo:
- Porticati e terrazzi a meno che non siano chiusi su tutti i lati (verande);
- Locali tecnici (es. locale caldaia)
- Soppalchi, solai , sottotetti e seminterrati , quando abbiano un altezza inferiore ad un metro e settanta da pavimento a soffitto.
Esclusioni dalla tassa:
- Unità immobiliari in corso di ristrutturazione o locali che si trovino in condizioni obiettive di non utilizzabilità, o per i quali sia possibile dimostrare il permanente stato di non utilizzo (es: alloggi totalmente non arredati e/o non allacciati a servizi di rete : luce, acqua, gas.);
- Locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura (es: luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono) o per il particolare uso cui sono destinati.
Obblighi a carico del contribuente:
- Il contribuente è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi apposita denuncia di inizio dell'utenza. L'obbligo decorre dall'inizio dell'occupazione e la denuncia deve essere presentata comunque entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'utenza stessa;
- C'è l'obbligo di presentare la denuncia anche quando si verifichi qualche variazione rispetto alle condizioni già denunciate (es: variazione nella superficie dei locali) Il termine ultimo è sempre quello del 20 gennaio dell'anno successivo.
- Anche la cessazione dell'utenza ( es: per decesso, emigrazione in altro comune o trasferimento in locali già tassati) deve essere denunciata espressamente all'Ufficio Tributi. È opportuno che essa sia presentata tempestivamente, poiché il diritto allo sgravio del tributo decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione (e non dalla data di cessazione dall'utilizzo dei locali se diversa). Tuttavia se l'utenza prosegue anche solo con cose ( mantenimento dell'appartamento arredato) si continua a pagare il tributo.
Riduzioni TARSU
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