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Richiesta cittadinanza italiana da cittadini coniugati con cittadini italiani

Modalità
Possono farne richiesta:
i cittadini stranieri o apolidi coniugati a cittadini italiani residenti in Italia da almeno 6 mesi dal matrimonio, ovvero dopo 3 anni dalla data di matrimonio.
A chi rivolgersi e Cosa occorre
La domanda indirizzata al Ministero dell'Interno, per tramite della Prefettura - U.T.G., deve essere prodotta in 5 copie, di cui una in bollo da 14,62 €.

La domanda va redatta secondo l'allegato Modulo.

Documenti richiesti:
- estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (prenome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell'istante. Detta documentazione deve essere tradotta e legalizzata secondo la vigente normativa in materia.
- i rifugiati politici, in luogo della documentazione indicata al punto 1, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà reso dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria, analogamente a quanto disposto dall'art. 97 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, in materia di stato civile.
- certificato storico di residenza (in bollo da 14,62 €) (*)
- certificato di stato di famiglia (in bollo da 14,62 €) (*)
- certificato generale del casellario giudiziale (in bollo da 14,62 €) (*)
- certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali (**)
- certificato di cittadinanza italiana del coniuge (in bollo da 14,62 €) (***)
Richiesta cittadinanza italiana da cittadini stranieri residenti in Italia
Modalità
La cittadinanza può essere concessa:

- allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni. L'art. 4, comma 1, lettera c), della legge 91/92 prevede, inoltre, che il cittadino straniero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado, sono stati cittadini per nascita, può divenire cittadino italiano se al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno 2 anni nel territorio italiano e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di volere acquistare la cittadinanza italiana.

- allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione.

- allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano. al cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano.

- all'apolide e ai rifugiati politici che risiedono legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano.

- allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano, senza soluzioni di continuità.
A chi rivolgersi
Cosa occorre
La domanda - indirizzata al Presidente della Repubblica - va presentata alla Prefettura - U.T.G. in 5 copie, di cui una in bollo da 14,62 € corredata dai documenti sottoelencati, che vanno presentati i 5 copie (1 originale e 4 fotocopie).

Documenti richiesti:

- estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (prenome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell'istante;
- i rifugiati politici, in luogo della documentazione indicata al punto 1, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà reso innanzi la competente Autorità Giudiziaria, analogamente a quanto disposto dall'art. 97 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, in materia di stato civile;
- certificato storico di residenza (in bollo da 14,62 €) (*);
- certificato di stato di famiglia (in bollo da 14,62 €) (*);
- certificato generale del casellario giudiziale (in bollo da 14,62 €) (*);
- copia autenticata del mod. 740 o 101 ovvero certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda. Riguardo all'autenticazione si fa presente che stanti i principi statuiti dall'art. 4 della legge n. 15/68 la copia del modello 740 dovrà essere autenticata dall'Ufficio delle Imposte dirette presso il quale è stato presentato l'originale del modello stesso (*);
- certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali (**);
- dichiarazione personale di rinuncia alla protezione dell'Autorità diplomatico-consolare italiana nei confronti dell'Autorità del Paese di origine, come da modello;
- dichiarazione personale autorizzatoria per le competenti Autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità Diplomatiche italiane accreditate presso la stato di appartenenza, come da modello;
- certificato di svincolo, limitatamente alle ipotesi in cui la cittadinanza di origine non si perda automaticamente con l'acquisto volontario di una straniera; dovrà essere esibito dall'interessato non all'atto della presentazione della domanda diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza, bensì solo dopo il formale invito dal parte del Ministero dell'Interno - Divisione Cittadinanza;
- eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla discendenza da cittadino italiano;


Nota: (*) Documenti autocertificabili
(**) Documento autocertificabile solo per i comunitari
(***) Documento autocertificabile, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modello allegato). La firma deve essere apposta dinanzi all'addetto che riceve l'istanza. N.B.: Tutti i certificati prodotti in bollo e la stessa istanza, devono essere accompagnati da 4 fotocopie semplici (né in bollo, né autenticate) per ciascuno di essi. L'istanza deve essere in bollo e firmata presso l'Ufficio accettante (richiesto documento).

Informazioni
Il Ministero dell'Interno ha attivato un Call Center che fornisce informazioni sulle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana e per conoscere lo stato delle pratiche già avviate.

Per accedere al servizio basta comporre i seguenti numeri telefonici:
06/48042101 - 06/48042102 - 06/48042103 - 06/48042104

Il servizio è operativo, con esclusione dei giorni festivi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00; il martedì, il mercoledì ed il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 18.30.
Note
Normativa di riferimento:

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/2/92) Definizione del procedimento -art. 3 D.P.R. 362/94 - (per quanto previsto dagli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente Regolamento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda -due anni-).