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Indice
Denuncia di Nascita
Pagina 2
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NASCITA (ricevimento della denuncia)
Dichiarazione di nascita
La dichiarazione di nascita puo' essere resa:

Per i genitori uniti in matrimonio:
- da uno dei due genitori o da entrambi;
- da un loro procuratore speciale;
- dal medico/ostetrica che ha assistito al parto;
- da una persona che ha assitito al parto.

Per i genitori non uniti in matrimonio:
- dalla sola madre che intende riconoscere il figlio;
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio.

La dichiarazione deve essere resa:

- entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza, di norma quello della madre, salvo diverso accordo;
- entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.
In quest'ultimo caso la dichiarazione di nascita sara' poi trasmessa al Comune di residenza (della madre).
Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l’Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.
Cosa occorre
1) attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto;

2) documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
- Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d'identità valida ed aggiornata di entrambi, (o documento equipollente, ai sensi dell'art. 35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000);
- Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.
A chi rivolgersi :
Ufficio Anagrafe
Sede Comunale – Centro Storico
Orario: dal Lunedì al Sabato ore 8,30 – 12,30
Tel. 0187/693812 Fax 0187/693852
Sede Centro Commerciale:
orario: dal Lunedì al Sabato ore 8,30 – 12,30
Tel. 0187/693843 Fax 0187/673322
e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Attribuzione del nome al neonato

Può essere attribuito un solo nome, che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino. Il nome può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre; in questo caso, il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato civile e di anagrafe, nonché nei documenti del bambino.

La Legge 29 gennaio 1992 n.153 stabilisce l'obbligo per i Comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni nuovo nato. I Comuni vi provvedono collocando le piante sulle aree di verde pubblico (parchi, giardini ecc.).

Il Comune invia al Ministero delle Finanze i dati per l'attribuzione del codice fiscale ai soli neonati.
Il Ministero delle Finanze invia direttamente a casa il relativo tesserino. La richiesta viene effettuata d'ufficio al momento dell'iscrizione all'anagrafe del neonato.