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Indice
Immigrazione - Cittadini Comunitari
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IMMIGRAZIONE
Cittadini comunitari - Iscrizione anagrafica e rilascio attestati di regolarità del soggiorno
Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 30/2007, la verifica dei i requisiti relativi alla regolarità del soggiorno dei cittadini comunitari è stata trasferita ai Comuni.

Al Comune possono essere presentate tre tipi di richieste:
- iscrizione anagrafica con rilascio di attestato di ricevuta della domanda di residenza
- rilascio dell’attestato di regolarità del soggiorno
- rilascio dell’attestato di soggiorno permanente (dopo 5 anni di residenza in Italia)


A chi rivolgersi :

Ufficio Anagrafe
Sede Comunale – Centro Storico
Orario: dal Lunedì al Sabato ore 8,30 – 12,30
Tel. 0187/693812 Fax 0187/693852


Sede Centro Commerciale:
orario: dal Lunedì al Sabato ore 8,30 – 12,30
Tel. 0187/693843 Fax 0187/673322
e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

REQUISITI
I requisiti, previsti dal decreto citato, possono essere diversi a seconda del tipo di procedimento e devono essere documentati come sotto indicato.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- iscrizione anagrafica con rilascio di attestato di ricevuta della domanda di residenza
- rilascio dell’attestato di regolarità del soggiorno
- rilascio dell’attestato di soggiorno permanente (dopo 5 anni di residenza in Italia)


Cosa occorre per l'iscrizione anagrafica
LAVORATORI SUBORDINATI
1. contratto di lavoro
2. comunicazione al CIP (Centro per l’Impiego) e/o denuncia di rapporto di lavoro all’INPS con timbro di arrivo e/o protocollo dei due Enti. Se la data del timbro non è recente (più di 30 giorni) occorre anche l’ultima busta paga o la ricevuta dei versamenti dei contributi all’INPS
regime transitorio per neo comunitari (rumeni e bulgari)
L’accesso al mercato del lavoro non è subordinato ad alcuna condizione per il lavoro stagionale e per il lavoro nei seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero; domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato.
Per tutti i restanti settori produttivi – ai quali il cittadino della Romania e della Bulgaria accede previa rilascio del nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura - il lavoratore dovrà produrre anche tale documento ai fini dell’iscrizione anagrafica disciplinata dal decreto legislativo
Il regime transitorio durerà fino al 1° gennaio 2008.
LAVORATORI AUTONOMI
attestazioni prescritte per esercitare attività lavorativa (es iscrizione alla Camera di Commercio, autorizzazione comunale al commercio in area pubblica, contratto a progetto, ecc.)

STUDENTI
1. Certificazione di iscrizione al corso e durata dello stesso
2. Polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo
. Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l’autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. dati del conto corrente postale e/o bancario)

ALTRI

1. Polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo
2. Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l’autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. dati del conto corrente postale e/o bancario)

PER TUTTI


Documento di identità
FAMILIARI
a) documento di identità (passaporto o documento equipollente se provenienti dall’estero)
b) visto di ingresso se provenienti da Paesi per i quali è richiesto
c) Documentazione attestante la qualità di familiare (es certificato di matrimonio, certificato di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto, legalizzata.
d) Documentazione che attesti che il familiare è a carico del cittadino comunitario solo in caso di discendenti di età superiore ai 21 anni o di ascendenti; la documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto, legalizzata.
e) Attestato di richiesta di iscrizione del familiare comunitario (solo quando la richiesta di iscrizione non viene fatta assieme a quella del cittadino comunitario)

Per familiari si intendono
Ø il coniuge
Ø i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge
Ø gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge
I familiari extracomunitari del cittadino comunitario devono chiedere la carta di soggiorno, presentando domanda presso la Questura competente per territorio o inoltrandola tramite le Poste (kit con banda gialla). L’iscrizione in anagrafe verrà fatta solo dopo la presentazione del permesso.
ATTENZIONE
I comunitari non ancora residenti, ma in possesso della ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno rilasciata dalla Questura o dalle Poste, devono presentare unicamente tale ricevuta e una dichiarazione sulla sussistenza delle condizioni di soggiorno previste dal decreto legislativo.
Per la positiva definizione della pratica è necessario anche il requisito della dimora abituale
Rilascio attestato di regolarità di soggiorno
L’attestato viene rilasciato ai cittadini già iscritti in anagrafe. Per le persone che hanno richiesto la residenza dopo l’entrata in vigore del D. Lgs.30/2007 (11 aprile 2007) non viene richiesta nessuna documentazione in quanto già presentata in fase di apertura della pratica di iscrizione anagrafica.
Le persone che erano già iscritte prima di tale data devono presentare la documentazione sotto indicata.
LAVORATORI SUBORDINATI
1. contratto di lavoro
2. comunicazione al CIP (Centro per l’Impiego) e/o denuncia di rapporto di lavoro all’INPS con timbro di arrivo e/o protocollo dei due Enti. Se la data del timbro non è recente (più di 30 giorni) occorre anche l’ultima busta paga o la ricevuta dei versamenti dei contributi all’INPS
regime transitorio per neo comunitari (rumeni e bulgari)
L’accesso al mercato del lavoro non è subordinato ad alcuna condizione per il lavoro stagionale e per il lavoro nei seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero; domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato.
Per tutti i restanti settori produttivi – ai quali il cittadino della Romania e della Bulgaria accede previa rilascio del nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione – presso la Prefettura - il lavoratore dovrà produrre anche tale documento ai fini dell’iscrizione anagrafica disciplinata dal decreto legislativo.
Il regime transitorio durerà fino al 1° gennaio 2008.
LAVORATORI AUTONOMI
attestazioni prescritte per esercitare attività lavorativa (es. iscrizione alla Camera di Commercio, autorizzazione comunale al commercio in area pubblica, contratto a progetto, ecc.)

STUDENTI
1. Certificazione di iscrizione al corso e durata dello stesso
2. Polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo
3. Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l’autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. dati del conto corrente postale e/o bancario)

ALTRI
1. Polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo
2. Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l’autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. dati del conto corrente postale e/o bancario).

PER TUTTI
Documento di identità

FAMILIARI
a) documento di identità (passaporto o documento equipollente se provenienti dall’estero)
b) visto di ingresso se provenienti da Paesi per i quali è richiesto
c) Documentazione attestante la qualità di familiare (es. certificato di matrimonio, certificato di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto, legalizzata.
d) Documentazione che attesti che il familiare è a carico del cittadino comunitario solo in caso di discendenti di età superiore ai 21 anni o di ascendenti; la documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto, legalizzata.
e) Attestato di richiesta di iscrizione del familiare comunitario (solo quando la richiesta di iscrizione non viene fatta assieme a quella del cittadino comunitario)

Per familiari si intendono
Ø il coniuge
Ø i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge
Ø gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge
I familiari extracomunitari del cittadino comunitario devono chiedere la carta di soggiorno, presentando domanda presso la Questura competente per territorio o inoltrandola tramite le Poste (kit con banda gialla). L’iscrizione in anagrafe verrà fatta solo dopo la presentazione del permesso
Rilascio attestato di soggiorno permanente
L’attestato viene rilasciato ai cittadini comunitari dopo 5 anni di soggiorno regolare in Italia.
Le persone interessate devono presentare la documentazione sotto indicata.
1. Permesso/carta di soggiorno che “copra” tutti i 5 anni
2. Autocertificazione sulla residenza in Italia negli ultimi 5 anni
3. Documento di identità

DEROGHE
Sono previste deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività e dei loro familiari
1. Hanno infatti diritto al soggiorno permanente prima della maturazione dei 5 anni soggiorno:
a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni;
b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;
c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.
2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.
3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge è cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.
6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;
b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.
NOTE
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE PRODOTTA IN ORIGINALE E IN COPIA, L’UFFICIO CONSERVERA’ LA SOLA COPIA E RESTITUIRA’ L’ORIGINALE ALL’INTERESSATO