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Documento di identità FAMILIARI a) documento di identità (passaporto o documento equipollente se provenienti dall’estero) b) visto di ingresso se provenienti da Paesi per i quali è richiesto c) Documentazione attestante la qualità di familiare (es certificato di matrimonio, certificato di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto, legalizzata. d) Documentazione che attesti che il familiare è a carico del cittadino comunitario solo in caso di discendenti di età superiore ai 21 anni o di ascendenti; la documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto, legalizzata. e) Attestato di richiesta di iscrizione del familiare comunitario (solo quando la richiesta di iscrizione non viene fatta assieme a quella del cittadino comunitario) Per familiari si intendono Ø il coniuge Ø i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge Ø gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge I familiari extracomunitari del cittadino comunitario devono chiedere la carta di soggiorno, presentando domanda presso la Questura competente per territorio o inoltrandola tramite le Poste (kit con banda gialla). L’iscrizione in anagrafe verrà fatta solo dopo la presentazione del permesso. ATTENZIONE I comunitari non ancora residenti, ma in possesso della ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno rilasciata dalla Questura o dalle Poste, devono presentare unicamente tale ricevuta e una dichiarazione sulla sussistenza delle condizioni di soggiorno previste dal decreto legislativo. Per la positiva definizione della pratica è necessario anche il requisito della dimora abituale Rilascio attestato di regolarità di soggiorno L’attestato viene rilasciato ai cittadini già iscritti in anagrafe. Per le persone che hanno richiesto la residenza dopo l’entrata in vigore del D. Lgs.30/2007 (11 aprile 2007) non viene richiesta nessuna documentazione in quanto già presentata in fase di apertura della pratica di iscrizione anagrafica. Le persone che erano già iscritte prima di tale data devono presentare la documentazione sotto indicata. LAVORATORI SUBORDINATI 1. contratto di lavoro 2. comunicazione al CIP (Centro per l’Impiego) e/o denuncia di rapporto di lavoro all’INPS con timbro di arrivo e/o protocollo dei due Enti. Se la data del timbro non è recente (più di 30 giorni) occorre anche l’ultima busta paga o la ricevuta dei versamenti dei contributi all’INPS regime transitorio per neo comunitari (rumeni e bulgari) L’accesso al mercato del lavoro non è subordinato ad alcuna condizione per il lavoro stagionale e per il lavoro nei seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero; domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato. Per tutti i restanti settori produttivi – ai quali il cittadino della Romania e della Bulgaria accede previa rilascio del nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione – presso la Prefettura - il lavoratore dovrà produrre anche tale documento ai fini dell’iscrizione anagrafica disciplinata dal decreto legislativo. Il regime transitorio durerà fino al 1° gennaio 2008. |







